Rassegne di Giurisprudenza

Permessi 104, il mero allontanamento dal disabile, anche significativo, non giustifica il licenziamento

a cura della Redazione Diritto


Lavoro - Assistenza disabile - Assegnazione a turno di lavoro notturno - Richiesta di permesso ex legge 104 Allontanamento diurno per un lasso di tempo significativo dal disabile - Licenziamento - Illegittimità
A norma dell'art. 33 commi 3 e 7 della legge n. 104 del 1992 il lavoratore che presti assistenza al disabile ha diritto a 3 giorni di permesso mensile. Tuttavia, l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza e nel valutare la condotta del lavoratore, ai fini della sanzione espulsiva, occorre tener conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa, ivi compresi i tempi. Ne consegue che, nel caso di fruizione di permesso ex legge 104, durante l'assegnazione di un turno lavorativo notturno, nulla di disciplinarmente sanzionabile può essere contestato al dipendente che durante il giorno, anche per molte ore, si allontani dal domicilio del disabile per svolgere altre incombenze.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2235

Licenziamento per giusta causa - Assistenza disabile - Congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001 - Allontanamento per un lasso di tempo significativo dal disabile - Da parte del lavoratore che usufruisce del congedo - Verifica delle finalità primarie dell'intervento assistenziale - Necessità
L'assistenza alla base del beneficio ex art. 42, d.lgs. n. 151 non può intendersi come esclusiva e non può impedire a chi la offre di dedicarsi anche alle proprie esigenze personali, è altrettanto vero che devono comunque risultare salvaguardati i connotati di una cura che deve essere permanente, continuativa e globale. Ogniqualvolta vi sia un allontanamento dal disabile per un lasso di tempo significativo (come avvenuto nel caso di specie) occorre quindi verificare se, nonostante ciò, siano state salvaguardate le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale. Accertato eventualmente l'illecito, occorrerà poi valutare, sempre tenendo conto delle circostanze concrete, se la condotta integri o meno un'ipotesi di giusta causa di licenziamento.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 19 luglio 2019 n. 19580

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Prestazione del lavoro - Esercizio del diritto ex art. 33 L. 104/92 - Sviamento dalla funzione di assistenza del familiare - Abuso del diritto verso il datore di lavoro e l'ente di previdenza - Configurabilità - Fondamento
In tema di esercizio del diritto di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 13 settembre 2016, n. 17968