In sostanza, l'operatività del silenzio-assenso ai fini della formazione del titolo edilizio viene estesa agli immobili vincolati, a condizione che valutazione degli interessi sensibili sia stata già compiutamente svolta, con esito favorevole, nella sede amministrativa propria
L'articolo 40 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 è intervenuta sull'articolo 20, comma 8, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia), introducendo una rilevante rimodulazione del rapporto tra silenzio-assenso e procedimenti edilizi riguardanti immobili sottoposti a vincoli di natura idrogeologica, ambientale, paesaggistica o culturale. Il silenzio-assenso è reso, anche in materia edilizia, strumento "fisiologico" di definizione del procedimento, evitando che l'inerzia amministrativa...
