Permesso di soggiorno temporaneo al genitore per tutelare integrità psico-fisica dei figli piccoli
La disposizione che tiene conto del diritto del minore a permanere in Italia non è de plano inapplicabile solo in ragione della tenera età ritenendo assente qualsiasi forma di radicamento o di tutela per sola tale circostanza
L’autorizzazione dei genitori stranieri a permanere sul territorio nazionale può essere concessa anche in nome dell’interesse del figlio ancora in tenera età. Così la Corte di cassazione che - con la sentenza n. 33146/2025 - ha annullato per difetto di motivazione la sentenza di merito che al contrario - ma in maniera apodittica - aveva affermato che pur a fronte di una relazione del Servizio sociale senz’altro positiva in ordine alla complessiva situazione del nucleo familiare dell’assenza di precedenti, pendenze penali o segnali di polizia a carico dei genitori, non sussisteva un effettivo radicamento del minore sul territorio in ragione del fatto che avesse solo due anni di età con la conseguenza che non era ravvisabile un concreto e grave pregiudizio derivante dall’allontanamento dal territorio italiano del minore con i suoi genitori.
Di fatto ai ricorrenti veniva negato il rilascio del permesso temporaneo della norma che in materia di immigrazione tutela specificatamente i diritti dei minori stranieri (comma 3 dell’articolo 31 del Dlgs 286/1998).
La Suprema Corte ha accolto il ricorso contro il diniego per l’illegittima affermazione della decisione impugnata perché fondata sul solo generico riferimento alla recente nascita del bambino tale da escludere che lo stesso possa ritenersi già integrato nel contesto nazionale e quindi di poter subire in caso di rimpatrio un concreto pregiudizio al suo sviluppo psicofisico.
Il giudice non ha di fatto posto al centro della domanda di permesso temporaneo l’interesse del minore, ma ha ritenuto non operante il divieto di espulsione in quanto non era a rischio l’unità familiare.
Invece, come chiarisce la Cassazione, il richiedente un permesso temporaneo a tutela di un figlio minore comporta che la richiesta soddisfi l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento della figura genitoriale. Non essendo infatti pertinente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare. Sulla necessità per il minore di entrambe le figure genitoriali o del possibile disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori il giudice del merito deve valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione.







