Lavoro

Personale scolastico, ok conservazione dati sullo stato vaccinale in banca dati Sidi

Lo ha deciso il Tar Lazio, con l'ordinanza cautelare n. 137/2022 di oggi

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Con un'ordinanza cautelare (137/2022 di oggi) il Tar del Lazio conferma l'applicazione dei provvedimenti con i quali è stato introdotto l'obbligo vaccinale per il personale scuola (dirigenti scolastici) a decorrere dal 15 dicembre 2021, nonché dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico (dirigenti scolastici) per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 allegata alla Nota del Ministero dell'Istruzione del 14 dicembre scorso n. 1337 nella parte in cui si prevede che i dati relativi allo stato vaccinale - a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass - sono conservati nel SIDI e che i log applicativi dell'obbligo vaccinale e i dati relativi al personale in servizio soggetto alla verifica saranno custoditi nella banca dati del SIDI.

I giudici hanno ritenuto che la richiesta di misure cautelari "appare non supportata dal requisito di un pregiudizio grave ed irreparabile". E tutto ciò, per una serie di ragioni: "In primo luogo, il ricorso è volto all'impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero resistente con le quali si forniscono agli uffici le modalità operative in ordine ad adempimenti previsti dalla fonte legislativa, di talchè non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti (rinviandosi al merito le più approfondite valutazioni sulla stessa inammissibilità del ricorso per carenza di interesse); in secondo luogo, il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di 'sospensione dal diritto di svolgere' la specifica attività lavorativa avrebbe comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare". In più, secondo il Tar "il ricorso non pare assistito da fumus boni iuris, considerato che i provvedimenti impugnati sono meramente applicativi dell'obbligo vaccinale del personale scolastico".

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