Pianificazione successoria di beni immobiliari e mobiliari, gli ultimi orientamenti della giurisprudenza
Testamento, nuda proprietà e Polizze Unit e Index Linked: breve panoramica degli strumenti più diffusi nella pianificazione ereditaria
La pianificazione successoria sta acquisendo sempre maggiore importanza nella pratica professionale, anche alla luce del generale invecchiamento della nostra società. Un passaggio generazionale ben pianificato dal de-cuius, infatti, permette di utilizzare in modo consapevole gli istituti giuridici forniti dall’ordinamento, raggiungendo in primo luogo il soddisfacimento delle sue ultime volontà, oltre ad ottenere una ottimizzazione del carico fiscale sugli eredi, una migliore governance degli asset ereditari, la protezione di interessi specifici e l’assegnazione degli immobili in modo strategico, prevenendo spesso tensioni familiari che purtroppo insorgono o comunque si acuiscono in occasione dell’instaurazione di una comunione ereditaria, evitando così di alimentare lunghi e defatiganti contenziosi tra gli eredi.
In assenza di un approccio proattivo nella pianificazione successoria, gli asset del de-cuius – essendo devoluti per quote predefinite dalla legge – andrebbero a costituire una comunione ereditaria tra gli eredi con la conseguente connessa difficile gestione dei beni, soprattutto se immobili.
Analizzeremo alcuni degli strumenti più diffusi nella pianificazione ereditaria, illustrando i più recenti arresti giurisprudenziali adottati.
Testamento
Lo strumento principe per una pianificazione successoria ben strutturata è certamente il testamento, sia nella forma di testamento olografo (art. 602 c.c.) redatto direttamente dal testatore, sia nella forma di testamento pubblico (art. 603 c.c.) redatto con l’assistenza del notaio; in considerazione della generalizzata conoscenza e diffusione dell’istituto si ritiene non necessario dilungarsi oltre con particolari approfondimenti.
Nuda proprietà
Nella pratica professionale spesso ci si riferisce alla cessione della nuda proprietà di un bene, in realtà però il codice civile non identifica un diritto di nuda proprietà distinto dalla piena proprietà; i suoi tratti distintivi, infatti, vengono desunti dalla lettura combinata delle norme sulla proprietà (art. 832 e ss c.c.) e quelle sull’usufrutto (art. 978 e ss c.c.) per mera sottrazione del contenuto dal primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo (Ordinanza Cassazione n. 10017 del 2023).
Nel caso di costituzione di usufrutto a favore di più persone si può distinguere tra:
- il co-usufrutto nel caso di costituzione di usufrutto a favore di più persone contemporaneamente, si caratterizza per le separate estinzioni delle quote di usufrutto che si consolidano con la nuda proprietà che diviene – nei limiti della quota estinta – piena proprietà;
- l’usufrutto successivo quando è costituito a favore di più persone non congiuntamente ma successivamente tra loro; è espressamente vietato nel caso di legato (art. 698 c.c.) ed ammesso nella donazione ma limitatamente ad un solo passaggio (art. 795 c.c.);
- l’usufrutto congiuntivo quando è costituito a favore di più persone congiuntamente; in caso di estinzione del diritto per uno dei contitolari la quota si consolida per accrescimento sui restanti usufruttuari.
Va chiarito che nel caso l’usufrutto congiuntivo venga costituito mediante contratto, il diritto di reciproco accrescimento deve essere pattuito, anche implicitamente, ma in maniera inequivoca, non potendosi semplicemente presumerlo dalla pluralità degli usufruttuari, essendo una deroga al nomale meccanismo di funzionamento dell’usufrutto (Sentenza Cassazione n. 24108 del 2011).
Il Supremo Collegio ha inoltre chiarito che l’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi in regime di comunione legale permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto – ciascuno per la propria quota – fino alla sua naturale estinzione; se la cessazione della comunione legale deriva dal decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest’ultimo si estingue, salvo che sia stato previsto l’accrescimento in favore del coniuge più longevo (Sentenza Cassazione n. 33546 del 2018).
Ulteriore arresto giurisprudenziale interessante è relativo al caso di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il disponente abbia donato la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge con reciproco diritto di accrescimento; nel caso il coniuge muoia prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione – nella successione del donante – per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato – sempre nella successione del donante – a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell’apertura della successione (Sentenza Cassazione n. 18211 del 2020).
Polizze Unit e Index Linked
Sono polizze vita le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento; sono pertanto esposte agli andamenti dei mercati finanziari. Generalmente prevedono il pagamento di una prestazione a vantaggio del beneficiario designato, connessa all’andamento degli investimenti effettuati; essa può avvenire sia in caso di sopravvivenza sia in caso morte del sottoscrittore.
Il Supremo Collegio ha chiarito che vanno distinte le polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell’assicurato. Solo per le prime, pertanto, l’assicuratore assume su di sé il rischio demografico dell’evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell’ipotesi di polizza c.d. pura (Ordinanza Cassazione n. 9418 del 2024).
Con una successiva pronuncia il Supremo Collegio ha chiarito che le polizze unit-linked possono essere qualificate come contratto di assicurazione sulla vita non solo per la formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se in caso di morte del portatore del rischio la polizza prevede che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo o conseguirne uno irrisorio in considerazione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione (Ordinanza Cassazione n. 21022 del 2024).
Precedentemente la Corte aveva stabilito che le polizze vita a contenuto finanziario – caratterizzate dal rischio finanziario che grava interamente sull’assicurato e per le quali la compagnia non garantisce la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi (cd. linked pure) – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli.
Ne risulta che la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. “tradizionali” ex art. 1882 c.c., che sono invece stipulate generalmente per garantire la disponibilità di una somma di denaro ai familiari ovvero a terzi al momento della morte dell’assicurato ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto (Sentenza Cassazione n. 29583 del 2021).
In conclusione, questi strumenti, seppur mediamente complessi, possono risultare particolarmente utili per la pianificazione anticipata dell’intestazione della proprietà di alcuni immobili ereditari e per garantire una futura immediata liquidità ai beneficiari designati, senza attendere le necessarie lungaggini della procedura successoria.
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*A cura del Dr. Fabrizio Stella e Avv. Fabio Campanella