Piano di concordato preventivo, deve essere accurata anche la relazione negativa
Compenso ridotto al professionista che non certifica l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano
È parzialmente inadempiente il professionista incaricato dal debitore di attestare l’attendibilità dei dati e la fattibilità del piano di concordato preventivo, se, verificata l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un’attestazione negativa si sia limitato a presentare un parere sintetico sull’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura. Il compenso può quindi essere ridotto rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 14050 del 21 maggio 2021.
L’attestazione del professionista non è vincolante per il giudice che deve comunque verificare la fattibilità del piano. È però una fondamentale garanzia per i creditori che devono valutare la convenienza della proposta ed è peraltro una condizione perché la procedura concordataria possa essere considerata ammissibile e quindi essere avviata. La Cassazione ha precisato che la relazione negativa va predisposta con gli stessi criteri e le stesse modalità che il professionista avrebbe utilizzato per predisporne una positiva.
Sicchè, quando il professionista, che si era limitato a formulare un generico giudizio negativo, ha richiesto l’insinuazione del suo credito nel passivo del fallimento successivamente dichiarato, il giudice delegato ha significativamente decurtato il suo compenso.
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di Laura Biarella