Civile

Pignoramenti presso terzi, nuovo step a pena di inefficacia

Per i procedimenti avviati da mercoledì 22 giugno occorrerà notificare l’iscrizione a ruolo. Cambia anche il tribunale competente se il debitore è un ente pubblico

di Giovanbattista Tona

In attesa dell’attuazione delle deleghe contenute nella riforma del processo civile (legge 206/2021), che interessano anche il processo esecutivo, fanno il loro debutto due disposizioni mirate a semplificare il procedimento di espropriazione presso terzi (insieme a un pacchetto di novità in materia di processo di famiglia).

La legge, infatti, riscrive la norma sul giudice competente per i pignoramenti quando il debitore è una pubblica amministrazione e introduce un nuovo adempimento per il creditore che procede a un pignoramento presso terzi. E lo fa con due disposizioni che si applicheranno ai procedimenti instaurati da dopodomani, mercoledì 22 giugno. Ai procedimenti già iniziati si applicheranno le norme previgenti.

Se il debitore è la Pa

La prima novità riguarda l’individuazione del giudice al quale si deve rivolgere il creditore di un dipendente della pubblica amministrazione o di un soggetto a sua volta creditore di un ente pubblico, per procedere a esecuzione forzata delle quote pignorabili di quanto deve ricevere. La riforma (al comma 29 dell’unico articolo) interviene sull’articolo 26-bis del Codice di procedura civile e stabilisce che, quando si deve pignorare un credito e il debitore sia una pubblica amministrazione, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si supera così il criterio che rendeva competente il giudice del luogo dove aveva sede l’ente. A seguito dell’accentramento del servizio di tesoreria dello Stato a Roma per ragioni di controllo della spesa pubblica, la norma precedente avrebbe portato a concentrare nel tribunale della capitale tutte le procedure di espropriazione presso terzi. La nuova norma distribuisce in maniera più sostenibile il carico tra tutti i tribunali distrettuali.In dottrina si è già fatto notare che la nuova norma richiama la «dimora» del creditore non in via sussidiaria (cioè quando residenza o domicilio non siano noti), ma in alternativa alla residenza o al domicilio. Questo potrà comportare il rischio che il creditore scelga a suo piacimento il giudice del luogo dove si trova anche per brevi periodi.

I pignoramenti presso terzi

La seconda modifica di immediata applicazione mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del pignoramento del credito di essere tempestivamente informato della sua sopravvenuta inefficacia. L’articolo 543 del Codice di procedura civile già prevede che il creditore deve notificare la citazione per l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30 giorni da quando l’ufficiale giudiziario gli riconsegna l’atto notificato, deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramento diventa inefficace.

Ora la riforma (al comma 32) aggiunge un adempimento che consente al terzo che ha già ricevuto la notifica del pignoramento di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi oneri e se quindi il pignoramento è ancora efficace. Il creditore, infatti, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione integra un’altra nuova causa di inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso. Con un’ulteriore disposizione si fa chiarezza sul momento nel quale si produrranno gli effetti della sanzione processuale nei rapporti tra le parti. Si stabilisce in particolare che, se la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Come ha spiegato la relazione tecnica che ha accompagnato la riforma, questa nuova disciplina è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto agli enti pubblici, l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.Tuttavia, nel parere formulato dal Consiglio superiore della magistratura sul testo si è fatta notare l’eccessiva sproporzione tra il mancato adempimento dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e la totale vanificazione della procedura.

I punti chiave

1. La decorrenza
La riforma del processo civile (legge 206/2021) è entrata in vigore il 24 dicembre 2021. Si tratta di una legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi che il Governo deve attuare entro un anno mediante i decreti legislativi delegati.La legge 206/2021 contiene però anche alcune disposizioni, in materia di procedimento esecutivo e di famiglia, che si applicano ai procedimenti instaurati dal 180esimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, cioè dal 22 giugno.

2. La competenza
In materia di esecuzioni, la riforma introduce da subito due novità, che riguardano i pignoramenti presso terzi, vale a dire presso il debitore del debitore.Intanto, viene modificato il foro competente quando il terzo debitore è una Pa. Il criterio attuale, che indica il foro del terzo debitore, viene infatti sostituito con quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

3. Nuovo adempimento
Inoltre, viene introdotto un nuovo adempimento a carico del creditore che intende procedere a un pignoramento presso terzi. Deve infatti informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore esecutato e il terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorati, notificando e depositando l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace.

4. La delega
Per il procedimento esecutivo si preparano altre novità, che verranno con l’attuazione delle deleghe contenute nella legge 206/2021. Non si tratta di una riforma globale, ma di interventi su diversi aspetti. Tra l’altro, viene previsto di ridurre i termini per le espropriazioni immobiliari, con l’obiettivo di renderle più rapide. Si interverrà sulle operazioni di vendita affidate ai professionisti e sarà anche introdotta la possibilità della vendita privata.

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