Civile

Pignoramenti presso terzi, OCF: per gli avvocati notifica dell'avviso in proprio

La richiesta rivolta al Ministero della Giustizia è di annullare la nota del DOG del 20 settembre scorso

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di Francesco Machina Grifeo

La settimana scorsa a lanciare l'allarme contro il rischio che un pezzo della riforma Cartabia (entrato in vigore nel giugno scorso) possa produrre addirittura un appesantimento del processo esecutivo era stato il Movimento Forense. Ieri è arrivata la conferma dell'Organismo congressuale forense che ha chiesto al Ministero della giustizia di tornate sui propri passi rivedendo una nota applicativa.

Al centro della querelle la prassi avallata dal DOG e da note predisposte dai dirigenti UNEP di vari distretti che considerano nei pignoramenti presso terzi l'avviso al terzo e al debitore previsto dall'articolo 543 cpc (recentemente novellato sul punto) come atto dell'esecuzione forzata e come tale di competenza esclusiva dell'UNEP.

Questo spiega l'Ocf, che nei giorni scorsi ha ricevuto numerose segnalazioni in merito, comporta un "aggravio notevole di costi e tempi per il creditore procedente al cui difensore sarebbe quindi preclusa la notifica in proprio (postale o PEC) del medesimo avviso, senza considerare la possibilità (purtroppo ricorrente) di ritardi nelle comunicazioni di iscrizione a ruolo che complicano il quadro".

L'Organismo dunque contesta quella che definisce una "interpretazione amministrativa" della norma "il cui tenore letterale invece fa propendere per considerare quell'avviso come atto di parte e come tale eseguibile con notifica in proprio ex lege 53/1994 da parte del difensore del creditore procedente".

Del resto, conclude l'Organismo forense, "la semplificazione e l'esigenza di celerità sottese alle riforme processuali appena varate dal Governo ci supportano peraltro in questa considerazione e per questo chiediamo che il Ministero della Giustizia voglia procedere ad annullare la nota del DOG del 20.09.2022 o comunque a chiarire che gli avvocati hanno in ogni caso facoltà di procedere alla notifica in proprio dell'avviso ex art. 543 c.p.c., restando la notifica tramite UNEP una mera facoltà".

La medesima posizione era stata espressa da Antonino La Lumia: "Sul piano giuridico – aveva detto -, non solitari, osserviamo che l'avviso di cui al nuovo articolo 543 c.p.c. consiste in un vero e proprio atto della parte, in quanto formato e sottoscritto esclusivamente dal difensore (al pari dell'atto di precetto) e nel cui contesto processuale l'Ufficiale Giudiziario svolge esclusivamente il suo ruolo ai fini dell'adempimento notificatorio, non già alla stesura del testo e/o alla formazione dell'atto (come invece avviene nell'atto di pignoramento presso terzi)".

Valutazione negativa anche da parte dell'Aiga che aveva subito sottolineato come la nuova incombenza si sarebbe tradotta "nell'ennesima spesa che il cittadino dovrà affrontare per accedere alla Giustizia".

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