Giustizia

Pignoramenti, scontro legali-Giustizia sulla notifica del ruolo

Fronte comune dell’avvocatura contro l’aggravarsi delle procedure esecutive e del pignoramento presso terzi in particolare deciso da quella parte della riforma Cartabia del processo civile già in vigore dallo scorso 22 giugno

di Giovanni Negri

Fronte comune dell’avvocatura contro l’aggravarsi delle procedure esecutive e del pignoramento presso terzi in particolare deciso da quella parte della riforma Cartabia del processo civile già in vigore dallo scorso 22 giugno. La norma impone al creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato la relativa iscrizione a ruolo, in caso contrario il pignoramento deve essere considerato nullo. Questo a monte; a valle a essere ora censurata duramente dall’avvocatura è l’interpretazione data dal ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria con nota del 20 settembre. La nota assimila l’adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario Unep/ufficiale giudiziario da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l’indicazione delle relative indennità di trasferta».

Lettura indigeribile per gli avvocati che considerano l’atto di parte, aprendo quindi la strada alla notifica in proprio . Evidente, sostengono i legali, l’appesantimento dei tempi e dei costi se l’operazione dovrà essere affidata agli ufficiali giudiziari. A muoversi sono stati i consigli degli Ordini locali, tra cui Roma e Napoli, il Cnf e l’Ocf, con l’assenso anche di Aiga.

Per il Cnf, seguendo il dato letterale della norma, è evidente come l’avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell’Ufficiale Giudiziario visto che la norma prevede testualmente che «il creditore (...) notifica (...) e deposita» l’avviso. La parte e solo la parte, sottolinea il Cnf, così, viene individuata come soggetto abilitato alla notifica dell’avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

Inoltre, a sostegno di questa interpretazione, per il Cnf, milita una serie di altri riferimenti normativi, come l’articolo 4983 del Codice di procedura civile («avviso ai creditori iscritti»), dove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo articolo 543. Questo adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività di notifica e non con atti esecutivi. Analogamente, la prescrizione di cui all’ articolo 164-ter delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile («inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo»), dove da sempre si procede con notifica e non con attività di esecuzione.

Per l’Ocf, la semplificazione e l’esigenza di rapidità caratteristiche delle riforme processuali appena varate dal Governo avvalorano l’interpretazione che individua negli avvocati le figure deputate allo svolgimento dell’operazione, «per questo chiediamo che il ministero della Giustizia voglia procedere ad annullare la nota del Dog del 20 settembre 2022 o comunque a chiarire che gli avvocati hanno in ogni caso facoltà di procedere alla notifica in proprio dell’avviso ex articolo 543 del Codice di procedura civile, restando la notifica tramite Unep una mera facoltà».

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