Civile

Pignoramento presso terzi e curatore speciale del minore, debutta la riforma Cartabia

Per l'Aiga le nuove norme sul pignoramento sono "onerose e inutili". Pronte le raccomandazioni del Cnf sul Curatore speciale del minore

di Francesco Machina Grifeo

Oggi, 22 giugno 2022, entra in vigore un pezzo della riforma Cartabia. La delega 26 novembre 2021, n. 206 (GU n. 292 del 09 dicembre 2021), in vigore dal 24/12/2021, in attesa dell'attuazione delle deleghe, prevede infatti che le nuove norme in materia in materia di pignoramento presso terzi e sul curatore speciale del minore siano vigenti trascorsi 180 giorni.

In particolare, il comma 32 modifica l'articolo 543 del Cpc, in materia di forma del pignoramento nell'espropriazione presso terzi, prevedendo che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba (nuovo quinto comma):
-notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura;
-depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

Entrambi gli adempimenti, è importante sottolinearlo, sono richiesti a pena di inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, se la notifica dell'avviso non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Nelle intenzioni della Commissione Luiso, che sul punto aveva costruito uno specifico principio di delega, l'obiettivo è prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso comporti il venir meno degli obblighi su di lui gravanti, ex articolo 546 c.p.c., a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Critica l'Associazione italiana giovani avvocati. "Oggi – scrive in una nota il presidente Francesco Paolo Perchinunno - entrerà in vigore una sostanziale modifica del procedimento di pignoramento presso terzi: a pena di inefficacia, infatti, il creditore dovrà affrontare il nuovo oneroso adempimento di notificare a debitore e terzo l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura. Non si comprende quale utilità possa avere tale attività nella tutela degli interessi del creditore"

"Di contro - aggiunge Giacomo Guidoni Coordinatore Area Nord di AIGA - tale obbligo costituisce l'ennesima spesa che il cittadino dovrà affrontare per accedere alla Giustizia con il concreto rischio, non conoscendo in anticipo il contenuto della dichiarazione del terzo circa la capienza dell'esecuzione, di non recuperare mai tale esborso, subendo l'ennesima lesione dei propri diritti".

Per quanto concerne invece il Curatore speciale del minore, figura nominata dal giudice e incaricata di rappresentare e assistere il minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c'è l'ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori, il Consiglio nazionale forense, considerata la "delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere", su proposta della Commissione diritto di famiglia (coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche), ha elaborato una breve "Guida". In particolare, il testo fornisce alcune "raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà". Nel prossimo futuro è poi previsto un corso di "alta formazione".

La norma, introducendo un terzo comma dell'articolo 78 c.p.c., prevede per il giudice l'obbligo di procedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento nei seguenti casi:

- quando il Pm abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

- quando è adottato un provvedimento di allontanamento del minore dall'ambiente familiare, ai sensi dell'articoloo 403 c.c. o di affidamento temporaneo del minore;

- quando dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

- quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni.

Con l'inserimento del quarto comma dell'articolo 78 c.p.c. poi si introduce una ulteriore facoltà di nomina del curatore speciale del minore, per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Tornando alle raccomandazioni del Cnf esse partono dal rispetto dei principi deontologici. Per esempio, il curatore dovrà astenersi ove abbia assistito persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, garantire l'anonimato dell'assistito e non fare comunicazioni relative al procedimento. Ove assuma le vesti del difensore e ne ricorrano i presupposti, deposita istanza per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Dopo la nomina assumerà con tempestività le informazioni, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio partecipando personalmente alle udienze.

Dovrà poi mantenere continui contatti e rapporti con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti. Mentre i contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

Il Cnf sottolinea poi l'importanza della fase dell'ascolto del minore capace di discernimento, fornendogli le informazioni più utili a comprendere il procedimento che lo riguarda, individuando il luogo più idoneo per effettuare i colloqui.

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