Immobili

Pioggia intensa, il caso fortuito esclude la responsabilità del condominio

Assolto l'onere probatorio con la dimostrazione dell'imprevedibilità dell'evento alluvionale e le eseguite manutenzioni alle pompe di sollevamento

di Fulvio Pironti

Le precipitazioni atmosferiche imprevedibili ed eccezionali integrano il caso fortuito e interrompono il nesso causale fra bene comune custodito (elettropompe) e danno arrecato alla proprietà esclusiva. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha escluso, con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 11, la responsabilità risarcitoria in capo al condominio riguardo ad un temporale di particolare forza ed intensità protrattosi nel tempo con modalità estranee agli ordinari cànoni metereologici.

Il caso
Il proprietario di un vano cantinato situato al piano interrato di un plesso edilizio evocava in giudizio l'amministrazione condominiale per ottenere il ristoro dei danni subiti dalle infiltrazioni di acqua meteorica imputabili ad un evento alluvionale. Il sinistro era riconducibile alla inefficiente manutenzione delle griglie situate nel cortile condominiale e deputate alla raccolta delle acque pluvie. Domandava l'accertamento della responsabilità del condominio per i danni lamentati, documentati e descritti nella consulenza tecnica di parte: dalla stessa si evinceva che la intensa pioggia alluvionale aveva irrimediabilmente danneggiato le apparecchiature per radioamatori di proprietà del condomino a causa dell'abbondante riversamento delle acque piovane.
Il condominio avversava l'assunto attoreo ribadendo di aver regolarmente manutenuto le parti comuni dell'edificio adottando ogni misura precauzionale tesa ad evitare pregiudizi legati al verificarsi di eventi ordinari e prevedibili. Soggiungeva che i danni procurati scaturivano da un evento eccezionale ed imprevedibile.

La decisione
Il decidente ha rilevato che il caso vagliato rientra nella responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. Tale disposto inquadra la responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale fra cosa custodita e danno. Al custode compete la prova liberatoria tramite dimostrazione del caso fortuito (fatto estraneo alla sfera custodiale avente impulso causale autonomo e carattere della imprevedibilità ed eccezionalità).
Il condominio ha assolto all'onere probatorio dimostrando l'imprevedibilità dell'evento alluvionale e le eseguite manutenzioni alle pompe di sollevamento installate per consentire il normale deflusso delle acque pluvie. Le pompe sono dispositivi idraulici che permettono la risalita dei liquidi in superficie. Utilizzate per evitare allagamenti ai piani interrati causati dalle piogge, il loro funzionamento determina il deflusso delle acque piovane impedendo l'allagamento dei locali.
Dalle prove testimoniali è emerso che l'acqua piovuta era copiosissima ed aveva finanche provocato l'esondazione di due vicini fiumi e causato allagamenti in tutti i condomìni limitrofi. I testi hanno precisato che il condominio è munito di pompe funzionanti e periodicamente manutenute. E' stato chiarito che nel giorno dell'alluvione le pompe hanno funzionato regolarmente. Inoltre, fatti di tale entità e portata non si erano mai verificati.
In definitiva, il tribunale ha ritenuto che la presunzione di colpa è stata superata dall'espletamento della istruttoria in quanto la situazione che ha procurato il danno è imputabile all'evento alluvionale, eccezionale ed imprevedibile, a fronte del quale sono state adottate le cautele richieste dalla ordinaria diligenza. All'esito del procedimento ha escluso responsabilità del condominio dando risalto alla natura fortuita della violenta e impetuosa precipitazione piovasca. Difettando il nesso causale fra cosa custodita ed evento dannoso, il giudice ha escluso l'illecito in capo al condominio ed ha attribuito le conseguenze pregiudizievoli esclusivamente alla imprevedibilità dell'evento. La eccezionalità dell'intensa pioggia rappresenta un caso fortuito ed esenta il condominio dalla responsabilità risarcitoria ex articolo 2051 c.c. La domanda, pertanto, è risultata immeritevole di accoglimento.

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