Piscina condominiale da rendicontare
Amministratore obbligato, a fine mandato, a presentarei conti ai singoli condòmini
La piscina condominiale è gestita come le altre parti comuni dall’amministratore che deve rendere il conto delle spese. L’amministratore uscente risponde della gestione anche ai singoli condòmini o soltanto all’amministratore subentrante nell’incarico?
La Cassazione, con l’ordinanza 18185/2021, ha chiarito i dubbi e ribadito che va confermata la sentenza di condanna dell’amministratore che non consegna ai condòmini il rendiconto parziale della piscina ed il rendiconto della gestione ordinaria parziale. A detta del ricorrente, invece, l’obbligo previsto dall’articolo 1129 del Codice civile di restituzione dei documenti di gestione si intende diretto alla consegna al suo successore e non anche ai singoli condòmini.
Ragionamento errato, secondo la Suprema Corte, che ricorda: la mancata nomina del nuovo amministratore non legittima il precedente a trattenere la documentazione condominiale. Valgono per il condominio le regole in tema di mandato. Già prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012 la Cassazione (sentenza 10815/2000) aveva chiarito che la documentazione è detenuta dall’amministratore unicamente nella sua veste di mandatario. Il rapporto di amministrazione intercorre infatti tra l’amministratore con i singoli condòmini mandanti e non con il condominio inteso come soggetto distinto e unitariamente considerato. Pertanto, alla scadenza, l’amministratore è tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso e a rendere il conto della gestione anche su richiesta di un singolo condòmino.