Più presenza in mediazione: le nuove regole dal 30 giugno
Possibile la delega solo per giustificati motivi e a rappresentanti speciali. Esteso l’obbligo di avviare la procedura anche alle liti relative a società di persone
La riforma della mediazione civile e commerciale si prepara ad andare a regime. Infatti, ai procedimenti di mediazione avviati dal 30 giugno 2023 si applicheranno le nuove norme contenute nel decreto legislativo 149/2022, che – modificando il decreto legislativo 28/2010 – riscrive le modalità di svolgimento del primo incontro, introducendo inoltre incentivi e conseguenze sfavorevoli per stimolare la partecipazione personale delle parti assistite dagli avvocati.
Questo anche se mancano ancora i decreti ministeriali attuativi per cui, a oggi, sussistono dubbi sulle modalità attraverso le quali saranno resi accessibili i nuovi crediti d’imposta e il patrocinio a spese dello Stato.
La riforma punta sulla effettività della mediazione quale strumento complementare di giustizia consensuale costruito per le persone e perciò fondato sulla partecipazione personale delle parti. Sono quindi previsti limiti alla facoltà di delegare, consentita solo per «giustificati motivi», precisando che la procura potrà essere conferita solo ai rappresentanti che siano a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia (ciò vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Si tratta di un principio cardine, in quanto la mediazione può divenire uno strumento di giustizia sempre più efficace se (e solo se) i protagonisti del conflitto – con l’assistenza degli avvocati – siedono al tavolo negoziale e cooperano in buona fede e lealmente per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Un nuovo modello di mediazione, dunque, che si pone quale filtro necessario alla domanda giudiziale per più liti rispetto al passato (si aggiungono quelle in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) per offrire ai contendenti una effettiva opportunità di incontro con l’assistenza di un mediatore qualificato.
Alla presentazione della domanda di mediazione il responsabile dell’organismo dovrà avviare immediatamente la procedura, fissando il primo incontro che si svolgerà non prima di 20 e non oltre 40 giorni dopo. La convocazione dovrà essere inviata dall’organismo, ma non si preclude – ai soli effetti interruttivi – che la trasmissione possa essere curata dalla parte istante previo deposito della stessa presso l’organismo.
Per garantire una più estesa e agevole partecipazione personale delle parti, è possibile incontrarsi da remoto (le norme sulla mediazione telematica si applicano già dal 1° marzo scorso), con sistemi di collegamento audiovisivo che consentano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. A prescindere dalle modalità di partecipazione agli incontri (in presenza o da remoto), la riforma consente alle parti d’intesa di adottare anche la modalità telematica della procedura. In tal caso, ogni atto del procedimento va formato e sottoscritto in modalità digitale nel rispetto delle regole del Codice dell’amministrazione digitale.
Il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (consulenza tecnica in mediazione); al momento della nomina dell’esperto le parti potranno convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga ai limiti della riservatezza.
Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale resta confermata la durata massima della procedura in tre mesi, chiarendo la possibilità di prorogare con accordo scritto tale durata di altri tre mesi prima della scadenza del primo termine.
Completano il nuovo quadro i limiti posti alla responsabilità erariale del pubblico funzionario che partecipa alla mediazione pervenendo a un accordo conciliativo, la legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare e partecipare alla procedura, gli incentivi fiscali mediante crediti d’imposta e il raddoppio della misura dell’esenzione dall’imposta di registro, l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti per l’assistenza in mediazione.
La riforma ha previsto anche nuove sanzioni per la mancata partecipazione in mediazione, già applicabili dal 1° marzo. È stata raddoppiata la sanzione pecuniaria da versare in favore dell’Erario per l’ingiustificata mancata partecipazione della parte invitata (importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio) ed è stata introdotta anche la trasmissione della sentenza all’Autorità di vigilanza (per i soggetti vigilati) e al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (per le pubbliche amministrazioni). È stata anche inserita una sanzione pecuniaria che il giudice può disporre su richiesta e in favore della controparte, da quantificare equitativamente e, comunque, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Ciaccafava Federico, avvocato - Percorso di giurisprudenza -
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