LA QUESTIONE

L’articolo 8 della legge n. 40/2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte ove non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di PMA ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale? La scelta legislativa di non consentire alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) limita l’autodeterminazione orientata alla genitorialità in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata?

Legge n. 40/2004, articoli 5 e 8.
Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2, 3, 30.
Ministero della Salute, Decreto 20 marzo 2024, “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

La nozione di PMA

Per «tecniche di PMA» si intendono quei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. Tali procedimenti, che possono essere effettuati sia con gameti della coppia sia con gameti donati, includono: la inseminazione intrauterina; la fecondazione in vitro e il trasferimento intrauterino di embrioni; la microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo; la crioconservazione dei gameti e degli...

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