Giustizia

Pnrr, in GU il Dl con le misure urgenti per la Giustizia

Stabilizzazioni e nuovi concorsi; incentivi per gli uffici in linea col Pnrr, interventi su pignoramenti presso terzi e giustizia riparativa. Via libera alla patente a punti nei cantieri

di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2023 n. 52, il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, varato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso. Il decreto proposto dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, prevede, tra l’altro, misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale; inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa.

Il decreto contiene anche misure rilevanti in materia di lavoro e sicurezza del lavoro. Viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi - cosiddette patente a crediti -, obbligatoria per chi intenda operare nell’ambito di cantieri edili. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Una inabilità temporanea che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni costa dieci crediti; l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti; la morte: venti crediti.

Il testo si compone di 46 articoli divisi in tre Titoli. Il Titolo I “Governance per il PNRR e il PNC” contiene un unico Capo “Misure per l’attuazione del PNRR”. Il Titolo 2 “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC” è il più corposo ed è diviso in 10 Capi. Il Capo I concerne “Misure di semplificazione amministrativa”; il Capo II “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito”; il Capo III “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca”; il Capo IV “Disposizioni urgenti in materia di sport”; il Capo V “Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione”; il Capo VI contiene “Disposizioni urgenti in materia di giustizia”; il Capo VII “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti”; Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”; il Capo IX “Disposizioni urgenti in materia di investimenti”; il Capo X “Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute”; infine, il Titolo III “Disposizioni finali e di coordinamento” è composto solo dal Capo I “Disposizioni finali”.

Il Capo VI che prevede le misure in materia di Giustizia è formato dagli articoli che vanno dal 22 al 26. Si inizia con le diposizioni relative al personale (Art. 22), in particolare è prevista la stabilizzazione in deroga dei dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, “previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilita’ di scorrimento fra i distretti”.

Previsti (art. 23) incentivi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, “nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Via libera anche al concorso per magistrati tributari (art. 24). Il ministero dell’Economia è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati. La procedura concorsuale è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale.

Si introducono modifiche al pignoramento di crediti verso terzi (art. 25) intervendendo sul codice di procedura civile. In particolare, all’articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per icrediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a 3.200,00 euro.». Mentre dopo l’articolo 551, è inserito il seguente: «Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma”.

L’articolo 26 interviene sul casellario giudiziale modificando il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In particolare, si chiarisce, la DGSIA: raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi.

Infine, l’articolo 27, contiene modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa. In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 92: al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»; 2) al comma 2, le parole: «nell’ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023». b) all’articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

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