Immobili

PNRR, le novità per il processo di esecuzione forzata

Tra le novità spicca lo strumento del "vente privée" che può favorire, attraverso la collaborazione del debitore, migliori e più rapide realizzazioni, nell'interesse di tutte le parti del processo

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di Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli*

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso cui l'Italia spenderà i finanziamenti europei del Recovery Fund, comprende un ambizioso progetto di riforme in tema di pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

In particolare, in materia di giustizia, ricordiamo che la Commissione Europea nelle Country Specific Recommendations, indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, pur dando atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, ha invitato l'Italia, tra le tante, a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata.

Vediamo dunque cosa ha previsto il PNRR in tema di pignoramenti mobiliari e soprattutto immobiliari, ed i possibili effetti di tali previsioni quando saranno materialmente trasfuse in norme di legge.

A pagina 58 del piano vi è il seguente paragrafo

Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali

Il settore dell'esecuzione forzata merita un'attenzione particolare in ragione della centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema paese.

Le linee di intervento che si propongono hanno lo scopo di rendere più celere e spediti i procedimenti esecutivi, intervenendo sotto diversi profili:

• Si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, per rendere più semplice l'avvio dell'esecuzione mediante una semplice copia attestata conforme all'originale

• Nel settore dell'esecuzione immobiliare, si prevede una generale riduzione dei termini per il deposito della certificazione ipocatastale, per guadagnare nella fase introduttiva almeno 60 giorni

• Sempre con riferimento alle esecuzioni immobiliari, viene potenziato lo strumento della delega; lo si estende anche ai settori finora rimasti appannaggio del giudice dell'esecuzione (ad es. la fase distributiva); e si prevede un rigido meccanismo di controllo sul delegato, con precise scadenze temporali, onde velocizzare la fase liquidatoria

• Si propongono altresì interventi in punto di custodia, che prevedono che il giudice dell'esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale); e di liberazione dell'immobile, che la rendano ove non sia abitato all'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero sia occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni

• Si introduce il meccanismo della cosiddetta vente privée (vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore) che, con i necessari accorgimenti, può favorire una liquidazione "virtuosa" e rapida attraverso la collaborazione del debitore

• Si introducono semplificazioni procedurali nell'espropriazione presso terzi

• Si interviene sulle misure di coercizione indiretta (c.d. astreinte), attribuendo tra l'altro anche al giudice dell'esecuzione il potere di imporre l'astreinte, misura particolarmente utile ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione

Obiettivi – L'obiettivo principale della riforma è definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo.

Modalità di attuazione – Il Piano rafforza la tutela del creditore o dell'avente diritto munito di un titolo esecutivo, mediante l'alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l'accelerazione dei tempi (l'eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività……

Tempi di attuazione – Si stima che le leggi delega possano essere adottate la fine dell'anno 2021 e che i decreti attuativi possano essere adottati entro la fine dell'anno 2022. Si stima, inoltre, che entro la fine dell'anno 2023 possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti). Per quanto riguarda il diritto fallimentare il Ministro della Giustizia ha istituito una Commissione finalizzata a proporre emendamenti ad un corpus normativo (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che entrerà in vigore al più tardi entro il quarto trimestre 2022. È probabile che una parte principale della disciplina entri in vigore già nel 2021."¶

Per lo più il programma, di cui valuteremo la effettiva realizzazione, sembra ricalcare, in materia di esecuzioni immobiliari, quello realizzato negli anni 2014-2016 con i dl 132/2014, il dl 83/2015, il dl 59/2016 (cd. Decreto Salva Banche) ed in ultimo col dlgs 72/2016 (cd Decreto Mutui).

L'effetto di quelle riforme, lo ricordiamo, è stata una accelerazione delle esecuzioni immobiliari, da una parte, ed una svalutazione degli immobili venduti all'asta, dall'altra, svalutazione che ha portato come conseguenza inevitabile, una ulteriore riduzione del valore degli immobili, immobili che, lo ricordiamo, costituiscono le garanzie dei mutui in corso, la cui svalutazione ha, come ineluttabile conseguenza, il ridursi di quelle garanzie e nuove sofferenze bancarie sui mutui correnti, in un circolo vizioso che il legislatore dovrebbe cercare di interrompere, piuttosto che alimentare con ulteriori riforme nella medesima direzione.

Peraltro, che la direzione intrapresa, con le citate riforme, non fosse la più opportuna ed utile all'intero sistema, sembrava fosse chiaro allo stesso legislatore che, subito prima del covid, aveva imboccato la direzione opposta con svariate norme quali ad esempio:

1) l'art. 41 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Dl n.124/2019, che ha previsto lo strumento eccezionale della rinegoziazione del mutuo a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione

2)L'art. 1 comma 445 della l.160/2019 (la legge di stabilità 2020) che, modificando l'articolo 7.1 della l. 130/1999 (la norma sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari), ha previsto l'introduzione del fondo salvacasa, al fine di offrire al proprietario, che avesse perso il proprio immobile all'asta, la possibilità di continuare ad abitare nella sua ex casa, pagando un canone di locazione proporzionato alla cifra sborsata dal fondo e, trascorso un periodo di tempo, persino di riacquistarla ad un prezzo prefissato.

3)La riforma del sovraindebitamento, prevista, prima dal codice della crisi, d.lgs. 14 del 2019, e poi effettivamente entrata in vigore con un maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto ristori (L.n. 176 del 2020 che ha convertito in legge il d.l. 137 del 2020).

L'unica vera novità che contengono le previsioni del PNRR, in tema di pignoramenti immobiliari, è quella relativa alla cosiddetta "vente privée" (vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore), strumento, guidato dalla stessa ratio della rinegoziazione del mutuo, che, se ben disciplinato ed utilizzato, può, proprio come la rinegoziazione, favorire, attraverso la collaborazione del debitore, migliori e più rapide realizzazioni, nell'interesse di tutte la parti del processo e della tenuta dello stesso mercato immobiliare e del sistema dei crediti in sofferenza, ad esso strettamente connesso.

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*A cura dell'Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli, Partner 24 ORE Avvocati

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