Quando più strutture sanitarie o più operatori concorrono alla gestione clinica di un paziente, la responsabilità per l’evento dannoso può essere affermata in via solidale qualora non sia possibile distinguere, in modo certo e autonomo, l’incidenza causale e colposa delle singole condotte, restando sufficiente l’accertamento di un contributo apprezzabile di ciascuno all’esito lesivo. La valutazione della causalità deve considerare l’intero percorso assistenziale, senza frammentare artificiosamente le condotte quando esse si inseriscono in una sequenza unitaria di omissioni o errori. In tema di assicurazione sanitaria, la clausola claims made è soggetta al limite della conformità alle norme imperative: la retroattività pattizia non può essere ridotta in modo da eludere la funzione di garanzia richiesta dall’ordinamento, specie quando la legge prevede un periodo minimo inderogabile. La nullità parziale della clausola può operare quando la compressione della retroattività compromette la tutela dell’assicurato e dei terzi danneggiati, con sostituzione automatica della disciplina contrattuale con quella legale. Le questioni che attengono alla delimitazione della responsabilità solidale e alla validità delle clausole temporali nelle polizze sanitarie assumono rilievo sistemico e richiedono un’interpretazione coerente con i principi di effettività della tutela e di equilibrio contrattuale.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 24 maggio 2026 n. 15973.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità solidale tra strutture sanitarie e la funzione nomofilattica nelle clausole claims made ai sensi del Codice civile italiano.
La responsabilità solidale tra strutture sanitarie
Nel sistema della responsabilità sanitaria, uno dei nodi più delicati riguarda la responsabilità solidale tra più strutture o enti coinvolti nel percorso clinico del paziente. L’art. 2055 c.c. impone la solidarietà quando l’evento dannoso è il risultato di una pluralità di condotte, anche se non è possibile isolare con precisione il contributo causale di ciascun soggetto.
Tuttavia, la distinzione tra causalità materiale e colpa delle singole condotte resta essenziale: la solidarietà non può diventare uno strumento per elidere l’accertamento delle responsabilità individuali, specie quando il percorso terapeutico coinvolge strutture diverse, con ruoli e competenze autonome. Parallelamente, un secondo tema di grande rilievo riguarda la validità delle clausole claims made nelle polizze assicurative delle strutture sanitarie.
La legge n. 24/2017 ha introdotto un modello legale che impone un periodo minimo di retroattività decennale, volto a garantire la continuità della copertura e la tutela dei terzi danneggiati. Le clausole che limitano la retroattività a periodi più brevi pongono problemi di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., con possibile sostituzione automatica della disciplina contrattuale con quella legale. L’intersezione tra responsabilità solidale e validità delle clausole temporali nelle polizze rende necessario un approccio sistematico, capace di bilanciare autonomia negoziale, tutela del paziente e certezza del diritto.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che i familiari di un uomo deceduto, ritenendo che il decesso fosse riconducibile a condotte colpose tenute durante il percorso clinico presso diverse strutture sanitarie, hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria. La moglie, anche in rappresentanza dei figli minori, ha convenuto in giudizio più enti sanitari, sostenendo che omissioni diagnostiche e terapeutiche avessero determinato l’esito fatale. Al giudizio hanno partecipato anche la madre e i fratelli del defunto, chiedendo il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale. Le strutture convenute hanno chiamato in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto responsabile una delle aziende sanitarie coinvolte, condannandola al risarcimento dei danni in favore di tutti gli attori e intervenuti. La struttura condannata ha proposto appello, mentre i familiari hanno avanzato appelli incidentali per ottenere il riconoscimento del danno terminale. La Corte d’appello, riuniti i giudizi, ha confermato la responsabilità della struttura già condannata e ha esteso la condanna anche a un’altra azienda sanitaria, ritenendo entrambe solidalmente responsabili. Ha inoltre accolto l’appello dei familiari, riconoscendo il danno terminale, e ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, ritenendo valida la clausola claims made con retroattività biennale.
Contro tale decisione una delle aziende sanitarie ha proposto ricorso, articolando due motivi: il primo relativo alla corretta applicazione del principio di responsabilità solidale e alla valutazione dei contributi causali delle singole condotte; il secondo riguardante la validità della clausola assicurativa, ritenuta in contrasto con la disciplina legale che impone una retroattività decennale. Considerata la rilevanza nomofilattica delle questioni, il giudice di legittimità ha disposto la rimessione alla pubblica udienza per un approfondimento collegiale.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 24 maggio 2026, n. 15973, esaminato il ricorso proposto dall’azienda sanitaria condannata nei precedenti gradi di giudizio, rileva che le questioni sollevate presentano un rilievo tale da non poter essere definite con il rito camerale.
Il primo motivo riguarda la corretta applicazione del principio di responsabilità solidale tra più strutture sanitarie coinvolte nel percorso clinico del paziente deceduto. La ricorrente sostiene che la decisione di merito avrebbe omesso di distinguere l’efficacia causale e la gravità della colpa delle singole condotte mediche, applicando automaticamente la solidarietà senza verificare la prevalenza o l’autonomia dei contributi causali. Il secondo motivo investe la validità della clausola claims made contenuta nella polizza assicurativa, nella parte in cui limita la retroattività a due anni.
Tale limitazione potrebbe risultare incompatibile con la disciplina legale che impone, per le coperture assicurative delle strutture sanitarie, un periodo minimo decennale, con conseguente possibile nullità parziale della clausola e sostituzione automatica con la previsione legale. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia valutato la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. e non abbia applicato il modello legale. Considerata la rilevanza sistemica delle questioni, che incidono sia sulla delimitazione della responsabilità sanitaria sia sulla conformità delle clausole assicurative alle norme imperative, il giudice ritiene necessario un approfondimento collegiale. Per tali ragioni, dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza.

