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Polizze catastrofali per le imprese: conto alla rovescia per l’obbligo di assicurazione

Per le imprese soggette all’obbligo, in scadenza al 31 marzo, la copertura assicurativa riguarda i beni materiali iscritti in bilancio (non coperti da polizze analoghe) per i danni causati da eventi naturali catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni

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di Silvia Lolli, Davide Valloni*

Il quadro normativo

Come noto, la legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane di assicurarsi contro i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L’obiettivo di questa misura è di rafforzare la resilienza del tessuto economico e produttivo del Paese, riducendo l’impatto finanziario degli eventi calamitosi sulle aziende e, di conseguenza, sulla finanza pubblica. Questo intervento legislativo è stato adottato anche in risposta all’aumento della frequenza e dell’intensità di fenomeni naturali distruttivi come alluvioni e frane, che negli ultimi anni hanno causato danni ingenti alle attività economiche e alle infrastrutture italiane.

L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, mentre sono escluse le imprese agricole, che possono infatti avvalersi del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, istituito dalla Legge di Bilancio 2022.

La data di scadenza per l’adempimento dell’obbligo di stipula di tali polizze da parte delle imprese, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025 con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Al fine di dare concreta attuazione alla citata normativa è stato recentemente emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025. Tale Decreto definisce le modalità attuative e operative dell’obbligo assicurativo, stabilendo – inter alia - le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali rilevanti ai fini della protezione assicurativa, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi e i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.

L’oggetto della copertura obbligatoria

Per le imprese soggette all’obbligo, la copertura assicurativa riguarda i beni materiali iscritti in bilancio, in particolare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono esclusi i beni già coperti da polizze analoghe, nonché le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Le polizze devono coprire i danni direttamente causati da eventi naturali catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Si tratta di una lista esaustiva che il decreto ministeriale chiarisce con una definizione descrittiva del fenomeno. A tal proposito, eventi come le mareggiate o le piogge torrenziali (conosciute anche come “bombe d’acqua”) ad esempio, non sembrano rientrare tra gli eventi che devono essere obbligatoriamente coperti da queste polizze. Tuttavia, qualora tali eventi non siano già oggetto di una copertura in essere stipulata dall’impresa, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, oltre a quelli già menzionati, si pensi alle conseguenze negative derivanti dall’interruzione di attività) concordando premi e termini di copertura che non dovranno necessariamente tenere conto di quelli previsti per la polizza obbligatoria.

Il Decreto stabilisce anche i criteri per la determinazione dei premi assicurativi, che dovranno essere proporzionati al rischio e commisurati a fattori come l’ubicazione geografica dell’impresa, la vulnerabilità dei beni assicurati, le serie storiche disponibili e le mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e la letteratura scientifica in materia, nonché l’adozione di misure di prevenzione adottate dall’impresa idonee a contenere il rischio. Al fine di contenere il fenomeno della selezione avversa (fenomeno che si verifica in ambito assicurativo quando le persone con un rischio più elevato sono più propense a sottoscrivere un’assicurazione rispetto a quelle con un rischio inferiore, a causa dell’asimmetria informativa tra assicurati e assicuratori) e di salvaguardare gli obiettivi di solvibilità delle imprese di assicurazione, i premi dovranno essere aggiornati periodicamente per riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e di modellazione del rischio.

Un aspetto rilevante riguarda le modalità di copertura finanziaria dei rischi: è stato previsto infatti l’intervento di SACE S.p.A., che opererà come ente riassicurativo per i rischi catastrofali. SACE è infatti autorizzata a concedere in favore di assicuratori e riassicuratori che vi aderiscano mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi dai medesimi pagati a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Sulle obbligazioni di SACE derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. In questo modo, le compagnie assicurative potranno trasferire parte del rischio, favorendo una maggiore stabilità del mercato e garantendo che l’offerta di polizze sia sostenibile per le imprese, senza eccessivi oneri finanziari. Il meccanismo di riassicurazione di SACE permetterà di attenuare gli effetti di eventuali sinistri di grande portata, contribuendo a mantenere i costi delle polizze entro limiti accettabili.

Le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo per imprese e assicuratori

Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese avrà conseguenze sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La legge stabilisce infatti che dell’inadempimento di tale obbligo “si deve tener conto” nell’assegnazione di tali incentivi in modo da “sanzionare” le imprese che non si sono adeguate tempestivamente e correttamente alle previsioni normative. A tale riguardo, il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso ottobre, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che introduce il Codice degli incentivi, volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali. Lo schema prevede espressamente, tra l’altro, la preclusione all’accesso alle agevolazioni in caso di inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali. Pertanto, se il progetto di decreto fosse confermato nella sua formulazione attuale, le imprese potrebbero essere automaticamente escluse dall’accesso a sovvenzioni pubbliche qualora non abbiano adempiuto all’obbligo assicurativo e non siano pertanto in grado di produrre una copia del certificato di polizza con data di decorrenza antecedente alla richiesta di incentivo.

Dal punto di vista delle compagnie assicurative, invece, la violazione o elusione dell’obbligo a contrarre tale tipo di copertura è punito dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100.000 a Euro 500.000. Sono obbligate a contrarre – cioè ad accettare il rischio - le compagnie esercenti l’assicurazione danni, anche estere, abilitate ad operare nel ramo incendio ed elementi naturali (ramo 8), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni alle immobilizzazioni suddette cagionati da eventi catastrofali. Pertanto, le compagnie assicurative pur autorizzate a operare nel ramo 8, ma che non hanno mai offerto coperture per rischi catastrofali naturali e non intendono farlo in futuro, potranno continuare a restare fuori da questo segmento di mercato e rifiutare eventuali richieste di copertura obbligatoria. Interessante altresì la previsione ai sensi della quale le compagnie di assicurazione, al fine dell’adempimento dell’obbligo a contrarre, dovranno definire i propri limiti di tolleranza ai rischi da assumere con i contratti assicurativi in argomento, in modo tale che qualora tali limiti vengano superati le medesime imprese cessino l’assunzione di ulteriori rischi, informandone immediatamente l’IVASS.

Le imprese di assicurazione possono decidere – anche in funzione delle loro dimensioni – se offrire la copertura per i danni catastrofali assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP e approvato dall’IVASS, che ne valuta la stabilità.

Termini e condizioni

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, la legge fissa alcune linee guida comuni che dovranno essere rispettate dalle compagnie assicurative. In particolare, il Decreto ministeriale definisce il danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, prevedendo che sia determinato secondo parametri dimensionali distinti: per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata le polizze possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre nel caso di somma assicurata superiore a 30 milioni di euro ovvero per le “grandi imprese” (ossia le imprese con un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500) la determinazione dello scoperto è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del nuovo Decreto entro il 31 marzo 2025. Per le polizze attualmente in vigore, l’adeguamento potrà avvenire al primo rinnovo o al primo pagamento utile.

Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità dell’offerta e un’adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all’obbligo di assicurazione, le compagnie assicurative sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet la documentazione informativa precontrattuale e le condizioni di contratto. Con il medesimo obiettivo di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ha attribuito all’IVASS il compito di gestire, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. A tal fine, con decreto ministeriale saranno stabilite le relative disposizioni di attuazione.

Conclusioni

L’introduzione dell’obbligo assicurativo per le imprese rappresenta una svolta significativa nel panorama della gestione del rischio in Italia. Se da un lato questa misura risponde all’esigenza di proteggere il tessuto produttivo nazionale dagli effetti devastanti delle calamità naturali, dall’altro pone una serie di sfide operative, sia per le imprese sia per il settore assicurativo. Le aziende devono affrontare l’onere economico della copertura obbligatoria, che potrebbe rivelarsi particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese, soprattutto in aree ad alta vulnerabilità.

D’altro canto, il mercato assicurativo è chiamato a garantire un’offerta adeguata e sostenibile, evitando distorsioni come la selezione avversa o un’eccessiva concentrazione del rischio. Il ruolo di SACE come riassicuratore pubblico è un elemento chiave per stabilizzare il sistema e rendere il costo delle polizze accessibile alle imprese. Sarà fondamentale monitorare attentamente come il mercato e il settore assicurativo si adegueranno ai nuovi obblighi, anche per capire come risolvere alcuni dubbi interpretativi che emergono leggendo le previsioni di legge, nonché considerare l’evoluzione del mercato nei primi anni di applicazione della normativa, valutando eventuali aggiustamenti, per garantire che l’obbligo assicurativo non diventi un mero onere burocratico, ma si traduca in un reale strumento di tutela per l’economia nazionale.

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* Silvia Lolli (counsel) e Davide Valloni (associate), Hogan Lovells