Responsabilità

Polizze infortuni, cumulabili indennizzo e risarcimento

Il Tribunale di Milano si pone in contrasto con la Cassazione. Lo scomputo è escluso perché il contratto ha causa previdenziale

di Cristiano Calussi

Chi sottoscrive una polizza infortuni, se poi subisce un danno da fatto illecito, può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che, con la sentenza 2894 dell’11 aprile scorso (giudice Spera), ha preso le distanze dal principio della “compensatio lucri cum damno” affermato dalla Cassazione, che richiede di scomputare dal risarcimento del danno dovuto a illecito gli effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto in conseguenza diretta dello stesso fatto.

Il caso esaminato riguarda un’aggressione: la vittima aveva citato in giudizio il suo aggressore e il Comune del luogo in cui era avvenuto il fatto illecito per ottenere il risarcimento del danno. L’amministrazione comunale, oltre a chiedere di respingere la domanda nei suoi confronti, aveva dedotto che la vittima era stata già indennizzata dal suo assicuratore e quindi nulla le spettava a titolo di risarcimento del danno.

I precedenti

Sul punto, la Cassazione, con la sentenza 13233/2014, ha affermato la natura indennitaria della polizza infortuni, per cui si applica la compensatio lucri cum damno al caso in cui la vittima di un fatto illecito ottenga, oltre al risarcimento del danno, anche il “beneficio collaterale” dell’indennizzo pattuito nel contratto.

Il Tribunale di Milano parte dall’esaminare la polizza, che prevede una clausola di rinuncia alla surroga da parte della compagnia verso i terzi responsabili del danno per le somme pagate all’assicurato in virtù del contratto. Si tratta, spiega il giudice, di una clausola valida, anche perché la norma del Codice civile che prevede il diritto di surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili non è inserita dall’articolo 1932 del Codice tra le norme inderogabili in materia di assicurazione.

Il giudice ricorda poi che la compensatio lucri cum damno è stata oggetto di un acceso dibattito in giurisprudenza. A comporlo sono state le sentenze delle Sezioni unite 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018, che riconducono l’operatività o meno della compensatio alla “ragione giustificatrice” del beneficio collaterale: l’istituto opera se «la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito».

Le stesse Sezioni unite hanno chiarito che l’elemento dirimente per compiere tale valutazione è la previsione legale della surroga, che è il raccordo tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale; con la previsione della surroga, si scongiura il rischio che il danneggiante non risponda dei danni arrecati alla vittima e, contestualmente, si evita un ingiusto arricchimento del danneggiato in ossequio al principio indennitario.

La decisione

Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo.

Quindi, per individuare la disciplina applicabile alle polizze infortuni, occorre indagare ogni volta lo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipula del contratto assicurativo.

Il Tribunale sottolinea che, siccome nella polizza infortuni in esame l’indennizzo è stato concordato liberamente tra le parti (non ancorandolo a un supposto valore obiettivo della persona, ma al capitale convenzionalmente pattuito) e siccome nella stessa è contenuta la rinuncia pattizia alla surroga (clausola per la quale l’assicurato corrisponde un premio maggiorato), la natura della polizza è previdenziale e non indennitaria. Quindi, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore contro gli infortuni e risarcimento del danno pagato dal responsabile civile si sommano.

Altrimenti, si perverrebbe al risultato paradossale che a trovare beneficio dalla rinuncia alla surroga sarebbe solo il danneggiante, con violazione del principio di responsabilità e di deterrenza della responsabilità civile.

I punti chiave

1. La questione
Il tema al centro del dibattito riguarda le polizze infortuni e la possibilità, in caso di infortunio derivato da un fatto illecito altrui, di cumulare l’indennizzo pagato dall’assicuratore con il risarcimento dovuto dall’autore del fatto illecito

2. La rinuncia alla surroga
Le polizze infortuni contengono spesso la clausola di rinuncia alla surroga. In pratica, la compagnia di assicurazione rinuncia, a favore dell’assicurato, a recuperare dall’autore del fatto illecito le somme pagate all’assicurato in virtù della polizza

3. La Cassazione
La Suprema Corte (sentenza 13233/2014) ha affermato che in queste ipotesi opera il principio della compensatio lucri cum damno, che impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli effetti vantaggiosi per il danneggiato derivati dallo stesso fatto dannoso

4. Il Tribunale di Milano
La sentenza 2894/2023 afferma che la compensatio lucri cum damno si possa applicare ai danni alle cose, ma non a quelli alla persona. Per le polizze infortuni, quindi, occorre valutare la natura concreta del contratto. Nel caso esaminato, lo scomputo è escluso perché il contratto ha natura previdenziale

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