Responsabilità

Polizze infortuni, sul cumulo confronto riaperto

Il Tribunale di Milano rimette in moto il dibattito sulla natura dei contratti di assicurazione e sul loro assoggettamento al principio indennitario

di Maurizio Hazan

Animata da intenzioni dimostrative e dirompenti, la sentenza del Tribunale di Milano 2894 dell’11 aprile 2023 torna sul tema della natura indennitaria della polizza infortuni, ponendosi in aperto contrasto con la posizione sostenuta al riguardo dalla Corte di cassazione.

La questione trattata riguarda la possibilità di cumulare l’indennizzo assicurativo con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile se l’infortunio sia derivato da un fatto illecito altrui. La prassi pare orientarsi in senso affermativo, dato che la stragrande maggioranza delle polizze infortuni prevede la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore: rinuncia che sembrerebbe lasciar libero l’assicurato di agire, dopo aver percepito l’indennizzo assicurativo, contro l’autore del danno per ottenere il risarcimento del danno civilistico, che andrebbe così a sommarsi a quanto liquidato dalla compagnia assicurativa.

Il condizionale è d’obbligo, perché la Cassazione non la pensa così: con la sentenza 13233/2014 ha sostenuto che il cumulo di indennizzo e risarcimento sarebbe vietato, in quanto contrario al “principio indennitario”. Principio di ordine pubblico (perciò inderogabile) che impedisce che una copertura assicurativa del ramo danni possa arricchire l’assicurato, ponendolo in una situazione migliorativa rispetto a quella in cui si trovava prima di subire il danno.

Numerose sono le obiezioni (fondatamente) opponibili a tal modo di ragionare. Non foss’altro per il fatto che le polizze infortuni sono sempre state disancorate dal principio indennitario, prevedendo tabelle di liquidazione stabilite ex ante in accordo con la compagnia senza alcuna pretesa di effettivamente corrispondere al teorico valore del danno civilistico (di per sé soggetto a valutazioni convenzionali, quando si tratta di danno non patrimoniale alla persona).

Le soluzioni di copertura presenti sul mercato da un lato contengono la clausola di rinuncia alla surrogazione (che per l’assicurato dovrebbe comportare un costo maggiore) e dall’altro consentono di fissare liberamente valori di indennizzo del tutto scollegati, e talvolta eccedenti il danno (sia esso biologico o patrimoniale) risarcibile in sede civile. E ciò sia per gli infortuni mortali che per quelli da lesione.

Affermare la necessaria applicazione del principio indennitario a tali polizze significherebbe dunque non soltanto escludere il cumulo tra risarcimento e indennizzo ma anche, e più radicalmente, contestarne la validità ogni qualvolta la meccanica contrattuale di liquidazione convenzionale degli indennizzi conduca a valori superiori al risarcimento civilistico.

È condividendo tali perplessità che il Tribunale di Milano trae dal caso oggetto di decisione il movente per confezionare una sentenza in controtendenza rispetto a quanto predicato dalla Cassazione, attraverso una serie di argomentazioni giuridiche piuttosto articolate e, nel complesso, condivisibili.

La pronuncia ha colto nel segno, rimettendo in moto il dibattito, mai davvero sopito, sulla natura della polizza infortuni e sul suo assoggettamento al principio indennitario. L’esperienza internazionale (si pensi alla Francia dove le assurances des personnes conoscono una loro disciplina tipica) potrebbe far condividere la soluzione propugnata dal Tribunale.

Rimane il fatto che, a fronte di tali dubbi teorici, le polizze infortuni, per come oggi strutturate, non chiariscono mai se il contratto abbia o meno natura indennitaria. E non è infrequente che, una volta convenute in giudizio, le compagnie assicuratrici – pur in presenza di una clausola di rinuncia alla rivalsa – invochino proprio il principio dello scorporo, per ridurre il risarcimento o rifiutare l’indennizzo, qualora il cumulo superi il valore civilistico del danno. Ciò pone problemi di trasparenza nei confronti degli assicurati, che potrebbero non aver compreso, all’atto dell’acquisto della polizza, l’esistenza di limiti o esclusioni di indennizzo nel caso in cui sia già stato ottenuto un risarcimento da parte del terzo responsabile.

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