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Polizze Travel e COVID-19: l'operatività dell'assicurazione viaggi tra pandemia, quarantene e divieti

Angelo Borselli e Leila Bianchi*

PANDEMIA E RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI. L'IMPATTO SULLE POLIZZE TRAVEL
Con l'emergenza COVID-19, in Italia si sono susseguiti una serie di decreti e ordinanze da parte di Governo e Regioni, con cui sono state disposte restrizioni agli spostamenti: misure di quarantena e di permanenza domiciliare per soggetti positivi al virus o per chi ha comunque avuto contatti con soggetti positivi, divieti di allontanamento per persone residenti o domiciliate in aree interessate dal contagio, e più in generale divieti di spostamento se non per alcune limitate eccezioni. Anche a livello globale, sono quasi 4 miliardi, più della metà della popolazione mondiale, le persone sottoposte a limitazioni di movimento .(1)


Queste misure, e più in generale l'emergenza COVID-19, possono avere effetti sulle assicurazioni viaggi. L'assicurato, infatti, potrebbe annullare il proprio viaggio o magari prolungarne la durata, perché malato a causa del virus, o a seguito proprio dell'applicazione di misure di restrizione, o anche per l'indisponibilità di voli o altri collegamenti. Sono stati 1.830.000, per esempio, gli italiani che già a febbraio hanno annullato i viaggi programmati nei successivi tre mesi (2) e a ciò si aggiunge anche una forte diminuzione dell'offerta di trasporti: a livello mondiale vola il 90% circa degli aerei in meno rispetto allo stesso periodo 2019 ( 3), mentre in Italia l'alta velocità ha ridotto del 98% le corse di lunga percorrenza (4)


VIAGGI E COVID-19: L'ASSICURAZIONE COPRE?
Se è vero che è necessario considerare i singoli testi di polizza per determinare l'effettiva portata della copertura assicurativa, è comunque possibile delineare alcuni criteri guida.
Le ipotesi di esclusione più comuni nelle polizze disponibili sul mercato riguardano:
• pandemie o epidemie
• viaggi in destinazioni sconsigliate dal Ministero degli esteri
• quarantene (dichiarate anche durante il viaggio)
• malattie infettive
• blocchi o altre restrizioni disposte da autorità governative.
Se l'esclusione ha portata ampia, non v'è copertura per eventi legati al COVID-19. Attenzione però a come è formulata la clausola: la “pandemia” potrebbe ad esempio avere rilievo solo se dichiarata dall'OMS, cosa che per il COVID-19 è avvenuta l'11 marzo 2020.
Nei casi in cui non operi una causa di esclusione, se l'assicurato ha dovuto annullare il proprio viaggio, o magari sostenere spese aggiuntive, potrebbe esservi copertura assicurativa. Questo soprattutto se l'assicurato non è potuto partire (o non riesce a rientrare) perché ha contratto il COVID-19, essendo la malattia tipicamente ricompresa tra gli eventi assicurati. Molte polizze, tuttavia, contengono limitazioni o esclusioni per il caso di malattie preesistenti al viaggio, e ciò può porre questioni di copertura soprattutto in relazione al carattere evolutivo dell'infezione da coronavirus e alle relative complicanze: Secondo alcuni recenti dati di EIOPA, infatti, il 70% circa degli assicuratori esclude nelle assicurazioni viaggi le condizioni di salute preesistenti dell'assicurato .(5)
Restano sullo sfondo, infine, problematiche connesse alle dichiarazioni dell'assicurato e a fattispecie di aggravamento del rischio, specie rispetto al periodo iniziale dell'emergenza e a viaggi di durata più lunga.
Tutto questo naturalmente vale per le polizze tradizionalmente disponibili sul mercato, mentre iniziano a essere offerte assicurazioni viaggi che ricomprendono espressamente nella copertura eventi legati al COVID-19.


DECRETI COVID-19 E RIMBORSI DEI TITOLI DI VIAGGIO, PACCHETTI TURISTICI E CONTRATTI DI SOGGIORNO
L'art. 28, d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo) e il diritto di recesso dai contratti di pacchetti turistici, conclusi, tra l'altro:
•da soggetti risultati positivi al virus
•da soggetti sottoposti a quarantena, permanenza domiciliare o divieti di allontanamento dalle aree interessate dal contagio.
Ai sensi dell'art. 88, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, l'impossibilità sopravvenuta vale anche per i contratti di soggiorno in cui la prestazione è divenuta impossibile a seguito di provvedimenti di contenimento adottati dalle autorità per evitare la diffusione del virus.
Per le fattispecie di impossibilità sopravvenuta è previsto il rimborso del corrispettivo versato o l'emissione di un voucher di pari importo, con validità di un anno dall'emissione.
Per i pacchetti turistici, l'organizzatore ha tre scelte: offrire un pacchetto sostitutivo di qualità almeno equivalente, procedere al rimborso del corrispettivo, o emettere un voucher da utilizzare sempre entro un anno.
Nei casi in cui l'assicurazione Travel dovesse operare, queste disposizioni potrebbero incidere sull'indennizzo, per quanto potrebbe rendersi necessario distinguere, anche in base ai testi di polizza, tra l'ipotesi del rimborso e quelle alternative.


Note:
1 Report del Dipartimento Protezione Civile – Ministero della Salute – Regioni, aggiornato al 10 aprile 2020, http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4441
2 Facile.it, febbraio 2020, https://www.facile.it/news/coronavirus-1830000-italiani-hanno-annullato-i-viaggi-anche-in-italia.html
3 Fonte: https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html aggiornato al 14 aprile 2020
4 Dati Centro Studi Sole24ore https://www.ilsole24ore.com/art/ferrovie-l-emergenza-covid-taglia-98percento-treni-veloci-ADPlSIF
5 Eiopa, ottobre 2019. https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-identifies-consumer-protection-issues-travel-insurance-and-issues-warning-travel_en

*Insurance team DLA Piper