Rassegne di Giurisprudenza

Polizze unit link "pure": spetta al giudice valutare le caratteristiche strutturali del prodotto e accertare la natura di strumento finanziario

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti di assicurazione - Polizze assicurative unit link "pure" - Annullamento polizze assicurative - Intermediazione finanziaria - Prodotti finanziari emessi da imprese assicurative - Errore pertinente l'oggetto sostanziale delle polizze - Individuazione delle informazioni omesse dall'intermediario - Violazione disciplina strumenti finanziari - Art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 58/98 - T Prova nesso di causalità tra inadempimento e danno - Risarcimento del danno - Criteri.
In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23, coma 6, D.lgs. n. 58/98 in armonia con la regola stabilita dall'art. 1218 c.c., impone all'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione della prova di allegare tali inadempimenti mediante la sintetica ma circostanziata individuazione delle informazione che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 maggio 2021 n. 13517

Borsa - In genere intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 - Adempimento - Sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Adempimento dell'obbligo informativo - Sufficienza - Limiti.
In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad "esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 aprile 2018 n. 10111

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Risarcimento del danno - Nesso di causalità - Onere della prova - Criteri - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, sul rilievo che dalla prova testimoniale espletata era emerso che l'eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbe comunque inciso sulla decisione dell'investitore, orientato da un intento speculativo).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 febbraio 2018 n.4727

Borsa - In genere - Servizi di investimento finanziari - Doveri informativi a carico degli intermediari - Violazione - Responsabilità contrattuale - Ripartizione degli oneri di allegazione e probatori.
In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 29 ottobre 2010 n. 22147