Amministrativo

Possibile accedere ai dati fiscali del figlio per la modifica dell'assegno di mantenimento

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di Andrea Alberto Moramarco

Il padre divorziato tenuto a versare un assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne può accedere alle dichiarazioni dei redditi di quest'ultimo per ottenere una riduzione dell'importo dell'assegno. Lo ha affermato la sezione distaccata di Latina del Tar Lazio con la sentenza 189/2015.

I fatti - La vicenda sorge in seguito all'istanza di accesso agli atti relativi alla dichiarazione dei redditi della figlia maggiorenne, in particolare il modello Cud degli anni 2012/2013, presentata dal padre all'Agenzia delle Entrate. La richiesta era motivata dall'esigenza di «poter meglio argomentare» in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. In sostanza, il genitore mirava ad una riduzione dell'assegno di mantenimento in considerazione dell'attività lavorativa prestata dalla figlia in via continuativa. L'Agenzia però non aveva fornito alcuna risposta costringendo il genitore a chiedere al Tar l'annullamento del silenzio avverso la propria istanza di accesso.

Le motivazioni - Il Tar dà ragione al padre e ritiene che il diritto di accesso ai dati contabili custoditi dall'Agenzia delle Entrate non possa essere negato. Nella specie, sussiste un interesse qualificato da parte del padre a conoscere l'entità dei redditi della figlia, al fine di potersi difendere in sede giudiziaria ed ottenere così la modifica dell'assegno divorzile. I giudici ricordano, infatti, che il diritto di accesso delineato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) sia da considerare un diritto soggettivo ad ottenere una informazione qualificata, laddove siano presenti alcuni requisiti: l'attualità, riferita al documento in sé considerato; la personalità, ovvero l'inerenza alla sfera giuridica dell'interessato; la concretezza, riferita alla tangibilità dell'interesse; la serietà, ossia la meritevolezza dell'interesse. E l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, inoltre, «fa si che l'accesso si possa esplicare tutte le volte in cui tale richiesta risulti necessaria per la difesa di un proprio diritto in sede giurisdizionale».

Tar Lazio - Latina - Sezione Prima – Sentenza 24 febbraio 2015 n. 189

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