Amministrativo

Possibile essere esclusi da una gara d'appalto per la pendenza di una indagine penale

Il Tar Lazio con l'ordinanza 16 settembre 2022 n. 5918 ha respinto l'istanza cautelare della società esclusa

Non è affetta da manifesta illogicità o da irragionevolezza la valutazione della stazione appaltante di escludere un concorrente da una gara d'appalto, per grave illecito professionale ex articolo 80, comma 5, lettera c), Dlgs n. 50 2016, per la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 353 c.p. Lo precisa la sezione III del Tar Lazio con l'ordinanza 16 settembre 2022 n. 5918.
I giudici amministrativi hanno respinto l'istanza cautelare di un soggetto escluso da una gara di appalto perché l'amministratore unico della società era oggetto di un procedimento penale per i reati di turbata libertà degli incanti e concorso in corruzione. Un'esclusione fatta in applicazione dell'articolo 80, comma 5 del Dlfs 50/2016 per grave illecito professionale. Secondo i Tar Lazio «i comportamenti descritti negli atti del procedimento penale, sono inoltre oggettivamente valutabili come fatti idonei ad integrare i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'affidabilità dell'impresa concorrente, causando la perdita del requisito dell'affidabilità di cui all'art. 80, co. 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016». Respinta l'istanza cautelare il merito della vicenda sarà esaminato il 25 gennaio 2023.

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