“La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto e che una delle parti abbia interrotto le trattative ledendo le corrette aspettative dell’altra, avendo confidato nella conclusione finale del contratto.” Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 25 settembre 2023, n. 27262.
Preliminarmente...

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