Possibile la responsabilità precontrattuale quale responsabilità extracontrattuale
La Cassazione ha precisato che vanno applicate le regole sulla distribuzione dell’onere della prova
“La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto e che una delle parti abbia interrotto le trattative ledendo le corrette aspettative dell’altra, avendo confidato nella conclusione finale del contratto.” Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 25 settembre 2023, n. 27262.
Preliminarmente...