POSSIBILE LA RINUNCIA AL TFR SE IL RAPPORTO È CESSATO
La risposta è affermativa: il lavoratore può rinunciare al Tfr dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È opportuno sottoscrivere questa rinuncia in sede "protetta" (vale a dire dinanzi alla direzione territoriale del Lavoro, in sede sindacale e così via), come previsto dall’articolo 2113 del Codice civile, in modo da evitare l’impugnazione della stessa entro i sei mesi successivi.
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©