Civile

Possibile il risarcimento del datore di lavoro per l'infortunio non dovuto a violazioni di obblighi specifici

L'imprenditore deve approntare tutte le misure di protezione anche dettate soltanto dalla comune esperienza e non dalla legge

di Paola Rossi

L'onere processuale di allegazione a carico del lavoratore, che chiama in causa il datore per l'infortunio subito durante l'espletamentamento della propria mansione, ha una diversa "intensità" a seconda che si affermino violati specifici obblighi di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro o forme di protezione non codificate, ma ricavabili dalla comune esperienza.
Infatti, a norma dell'articolo 2087 del Codice civile la parte datoriale deve "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29909/2021, ha accolto il ricorso del lavoratore di Trenitalia che - pur avendo rispettato la distanza di sicurezza - era stato colpito da schegge metalliche originate dalla frenata del treno di cui doveva prendere la conduzione. I giudici di merito avevano ritenuto inesistente - o comunque non provato - l'inadempimento dell'impresa in materia di sicurezza lavoro, poiché il dipendente aveva subito un danno equiparabile a quello che avrebbe potuto soffrire qualsiasi normale viaggiatore e, soprattutto non avrebbe indicato quale comportamento doveroso aveva violato l'impresa al di là dell'indicazione di rispettare la distanza dalla motrice e dai vagoni come indicato dalla linea gialla correttamente apposta dall'impresa e rispettata dal lavoratore nel caso concreto.

La Cassazione chiarisce che l'onere di allegazione della parte attrice danneggiata durante l'attività lavorativa - sui profili di colpa e di indicazione della condotta che il datore di lavoro avrebbe dovuto tenere e, invece, si ritiene violata - è meno pregnante se la violazione non riguarda specifici obblighi. Anzi, in tal caso è onere del datore di lavoro dimostrare che non manchi la previsione da parte propria di tutte le dovute prescrizioni di sicurezza che derivano, non solo da obblighi imposti dalla legge, ma anche dall'esperienza storica maturata all'interno di determinati cicli produttivi o di somministrazione di servizi.

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