Amministrativo

Possile l'appello cumulativo se le sentenze impugnate hanno stesso contenuto o parti identiche

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«E' ammissibile l'appello c.d. cumulativo se le sentenze impugnate hanno lo stesso contenuto o siano pronunziate fra le stesse parti». Questo il principio espresso dalla sezione V del Consiglio di stato con la sentenza 14 settembre 2018 n. 5385. In passato la giurisprudenza prevalente del giudice amministrativo aveva escluso tale ammissibilità sul rilievo che spetta solo al giudice di appello il potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più sentenze di primo grado, in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi e al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra i giudicati.
Il cambio di rotta della V sezione è supportato da una serie di motivazioni. Innazitutto il principio di economia processuale, nella sua declinazione di tendenziale concentrazione delle controversie dinanzi allo stesso giudice. I magistrati ricordano poi; la regola che impone l'applicazione, anche nel processo amministrativo l'applicazione delle norme del codice di rito civile, in quanto non incompatibili e che, per l'effetto, vale a legittimare il giudice amministrativo di appello alla separazione delle cause in applicazione dell'articolo 103, comma 2, del Cpc.; la generale possibilità di cumulare domande connesse, prevista all'articolo 32 del Cpa, da ritenersi operante anche in appello (articolo 38 Cpa); la possibilità, per il giudice di appello, di pronunciare, ai sensi dell'articolo 36 Cpa, sentenza parziale quando decide alcune delle questioni. Quest'ultima possibilità consente «il potere di scindere officiosamente l'impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso di ritenuta e concreta insussistenza dei presupposti per emettere un'unica sentenza (ciò che – in buona e definitiva sostanza – vale a sterilizzare la tradizionale obiezione alla impugnazione cumulativa rimessa alla iniziativa di parte)».

Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza 14 settembre 2018 n. 5385

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