Amministrativo

Poste Italiane, confermata sanzione Antitrust da 5 mln per mancata consegna raccomandate

Per il Tar Lazio: "Esisteva ed era particolarmente diffuso il fenomeno del mancato esperimento del tentativo di consegna"

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di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio ha confermato la sanzione di 5 milioni di euro inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Poste Italiane, nel settembre scorso, per la vicenda relativa al servizio raccomandate. La società era accusata di una pratica commerciale scorretta consistente nella "promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate".

Secondo il Tribunale amministrativo (sentenza n. 7161/2021) le censure di Poste "non sono idonee a scalfire la correttezza del percorso argomentativo seguito dall'Autorità nel provvedimento impugnato, che attraverso un adeguato supporto probatorio ha dimostrato che esisteva ed era particolarmente diffuso il fenomeno del mancato esperimento del tentativo di consegna, fenomeno che era confermato dagli stessi report dei reclami predisposti dal professionista".

In particolare la decisione richiama il punto dove l'Autorità riporta "numerose evidenze atte a dimostrare come Poste fosse consapevole della significativa diffusione del fenomeno del mancato esperimento del tentativo di consegna da parte dei postini che lasciano nella cassetta domiciliare avvisi di giacenza senza suonare il campanello".

"Rispetto ai disservizi segnalati – prosegue il Tar -, Poste non ha fornito adeguate reazioni, limitandosi alla sensibilizzazione degli operatori a porre ‘la massima attenzione durante l'espletamento del servizio', senza attivare reali misure correttive".

Con riferimento poi al servizio di "ritiro digitale", prosegue la decisione, Poste ha omesso di chiarire che la possibilità "era subordinata alla presenza di condizioni certamente significative e la cui conoscenza non era immediatamente percepibile al consumatore, se non in un momento successivo". Mentre "la circostanza che l'omissione informativa "riguardasse un servizio opzionale (gratuito) non elide la natura decettiva della comunicazione pubblicitaria, che è in grado di alterare la formazione di un libero convincimento da parte dell'utente circa la convenienza della complessiva offerta commerciale di Poste, spinto dalla enfatizzata possibilità di scaricare online le raccomandate".

Sono invece inconferenti i richiami alla implementazione da parte di Poste di modalità di consegna tramite "locker" e alla estensione, a partire dal 2019, del servizio di recapito al pomeriggio dei giorni lavorativi e al sabato mattina, "trattandosi di misure che non sono volte al controllo del rispetto dei tempi di consegna e dell'effettivo espletamento del tentativo di recapito da parte del portalettere".

Infine il Tar boccia anche la contestazione dell'importo della "multa" affermando che la delibera dell'Agcm "del tutto ragionevolmente ha applicato il massimo edittale tenuto conto: della dimensione economica del professionista, che rappresenta il principale operatore attivo nell'erogazione dei servizi postali; del tipo di prodotto sul quale incide la pratica commerciale scorretta, rientrante in parte nel servizio postale universale; della pluralità di condotte con cui la pratica è stata realizzata, della sua particolare ampiezza e diffusione (anche tramite il mezzo internet) e della lunga durata".

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