Civile

Poteri dell'interventore: i limiti e le possibilità nella causa di un terzo

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a cura della Redazione Lex24

Intervento volontario in causa di terzi - Poteri dell'interventore - Preclusione ex articolo 268, secondo comma, cod. proc. civ. - Contenuto - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'articolo 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014 n. 11681

Intervento volontario in causa di terzi - Poteri dell'interventore - Preclusione dell'articolo 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Accettazione dello stato del processo con riferimento alle preclusioni istruttorie verificatesi nei confronti delle parti originarie - Sussistenza.
La preclusione sancita dall'articolo 268 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 febbraio 2006 n. 3186

Intervento volontario in causa di terzi - Poteri dell'interventore - Preclusione dell'articolo 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Accettazione dello stato del processo con riferimento alle preclusioni istruttorie verificatesi nei confronti delle parti originarie - Sussistenza .
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'articolo 268 cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2005 n. 15787

Intervento volontario in causa di terzi - Poteri dell'interventore - Preclusione dell'articolo 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
Posto che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile ai sensi dell'articolo 105, primo comma, cod. proc. civ., deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal codice di rito (articoli 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito all'interventore stesso di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (articolo 268 cod. proc. civ.).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2004 n. 21060

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