Giustizia

Pratica forense: emendamento "salva semestre" al "Milleproroghe"

Il testo promosso dall'Aiga supera il criterio del numero minimo di udienze per l'intero periodo emergenziale <br/>

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L'Associazione giovani avvocati italiano saluta con "soddisfazione la notizia del deposito presso la Camera dei Deputati della proposta di emendamento al cd. decreto Mille Proroghe, a prima firma dell'On.le Devis Dori (M5S), promosso dalla nostra associazione, di cui auspichiamo l'approvazione, che prevede la possibilità di considerare svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze per l'intero periodo emergenziale".

"In tempo di pandemia – prosegue la nota - anche lo svolgimento della pratica forense è diventato complicato. In particolare è sempre più difficile per i praticanti presenziare alle venti udienze (dodici in caso di pratica anticipata) necessarie per il riconoscimento del semestre di tirocinio professionale in quanto non solo molte udienze vengono rinviate d'ufficio – a volte purtroppo anche a causa del fatto che il magistrato si trovi in quarantena e/o in isolamento fiduciario – ma accade altresì che, viste le dimensioni ridotte delle aule, i praticanti non possano partecipare stante l'impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza".

Ragion per cui, è il ragionamento dell'Associazione, in assenza di una normativa generale ad hoc, succede che il riconoscimento del semestre di pratica in assenza delle venti udienze (dodici in caso di pratica anticipata) è di fatto rimessa alla discrezionalità dei singoli Consigli dell'Ordine, "con conseguente disparità di trattamento da un circondario all'altro".

"È dunque necessario – conclude il comunicato - un intervento normativo che preveda la possibilità per gli ordini forensi di considerare svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale anche nel caso in cui il praticante non abbia potuto assistere al numero minimo di udienze; naturalmente previa verifica da parte degli stessi dell'oggettiva impossibilità per il praticante di presenziare".

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