Penale

Prelievo per guida in stato di ebbrezza, stretta sulla mancata verbalizzazione dell'avviso relativo all'assistenza di un difensore

Lo ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18349 depositata oggi, accogliendo su questo punto il ricorso dell'automobilista<br/>

di Francesco Machina Grifeo

In caso di guida in stato di ebbrezza, non vi è l'obbligo di dare conto nel verbale redatto dalla Polizia giudiziaria dell'avvenuto avviso di farsi assistere da un difensore per il prelievo ematico in ospedale. Tuttavia se la prova dell'avviso è fornita mediante testimonianza – nel caso del maresciallo -, allora il giudice è tenuto a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in merito alla mancata verbalizzazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18349 depositata oggi, accogliendo su questo punto il ricorso dell'automobilista che aveva sottolineato l'"illogicità e contraddittorietà" della motivazione rilasciata dal teste.

Il pubblico ufficiale aveva infatti affermato che l'impossibilità della verbalizzazione fosse dovuta "all'urgenza del momento" nonostante fosse al contempo emerso dalla testimonianza che dall'intervento dei Carabinieri al trasporto in ospedale per il prelievo ematico fossero trascorsi 40 minuti.

Per la IV Sezione penale si tratta di una censura condivisibile. "Si è rimarcato, quale elemento indicativo dell'illogicità o contraddittorietà della motivazione – si legge nella sentenza -, che la ragione dell'omessa verbalizzazione dell'avviso sia stata ravvisata nel contesto di «urgenza», non desumibile tuttavia nel caso concreto, contrariamente a quanto desunto dalla Corte territoriale, dalla deposizione del teste". In particolare, la circostanza che il guidatore si fosse recato ospedale per sottoporsi, volontariamente, al prelievo ematico risultava correlata, secondo quanto risultante dal verbale di testimonianza allegato al ricorso, "alla prassi dell'ufficio di seguire tale procedura, in alternativa all'utilizzo dell'etilometro, con le persone collaborative, non avendo egli, come risulta dalla sentenza, alcuna urgente necessità di cura".

La Corte ha così affermato il seguente principio interpretativo: «La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp.att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp.att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l'attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso».

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