Preliminare di vendita: non è necessario individuare il bene tramite i confini
Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un preliminare di vendita di immobile non postula la specificazione di almeno tre dei suoi confini, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11237 depositata dalla seconda sezione civile il 31 maggio 2016.
Prezzo della vendita e obblighi - Con la decisione in esame la Corte ha ricordato che, nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 del Cc imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex articolo 1183 del Cc, del termine per l'adempimento oppure costituisca in mora il debitore.
Inoltre, sempre in argomento, per il giudice di legittimità, non sussiste il vizio di ultrapetizione nel caso in cui il giudice, richiesto di emanare una sentenza ex articolo 2932 del Cc, integri la descrizione dell'immobile offerta dall'attore con i dati catastali evincibili dal preliminare o da altri atti di causa, giacché egli è tenuto, al fine di garantire la piena corrispondenza della decisione alle sue finalità pratiche, alla specificazione dei dati occorrenti per la trascrizione dello statuito trasferimento.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 31 maggio 2016 n. 11237