Rassegne di Giurisprudenza

Prescrizione dell'ammissione allo stato passivo per la società fiduciaria soggetta a vigilanza e posta in Lca

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Responsabilità civile - Società fiduciaria posta in LCA - Ammissione stato passivo - Prescrizione - Interruzione - Decorrenza - Società soggetta a vigilanza divenuta insolvente - Mise coobbligato solidale - Risarcimento danni.
Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207, comma 1, l.fall, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 della stessa legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.
Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 27 aprile 2022, n. 13143

Prescrizione civile - Interruzione - In genere credito alla 'restituzione' dei capitali investititi in prodotti finanziari azionato nei confronti della società di intermediazione proponente assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dalla Consob per omessa vigilanza sulla medesima società - Artt. 1310 e 2055 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danni patiti per perdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale società, assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla "restituzione" dei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della CONSOB, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della detta società di intermediazione; infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. (Nella specie, la richiesta di ammissione al passivo, fondata sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., degli amministratori e dei sindaci, era stata qualificata dal giudice di primo grado come domanda di "restituzione", per inadempimento contrattuale, delle somme versate).
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 11 marzo 2020 n. 7016

Prescrizione civile - Interruzione - In genere credito contrattuale alla restituzione dei capitali investititi nei confronti di società fiduciaria del ministero dello sviluppo economico assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dal ministero per omessa vigilanza sulla medesima società - Idoneità - Esclusione - Art. 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di danni patiti da investitori per perdita di risparmi affidati a società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, la domanda di ammissione al passivo della società, assoggettata a procedura concorsuale, del credito alla restituzione dei capitali investiti per inadempimento del contratto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Ministero, fondato sul diverso e distinto fatto illecito extracontrattuale consistente nell'omessa vigilanza sull'operato della società finanziaria e nella mancata tempestiva revoca dell'autorizzazione ad operare alla stessa rilasciata, né trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c., attesi la diversità degli interessi lesi dalle autonome condotte dannose e il difetto di un vincolo di solidarietà tra i soggetti a vario titolo obbligati.
• Corte di cassazione, sez. III, civ., sentenza del 21 febbraio 2020 n. 4683

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Prescrizione obbligazione derivante da fatto illecito - Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati - Incidenza sul regime dell’interruzione del termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito).
• Corte di cassazione, sez. III, civ., sentenza 5 settembre 2019 n. 22164