Cassazione in un minuto

Prescrizione dall’avviso per il risarcimento

Solo con tale atto che il fisco fa valere la propria pretesa e quindi il contribuente subisce un pregiudizio concreto

di Antonio Iorio

La prescrizione per la richiesta di risarcimento danni al commercialista per errori nella tenuta della contabilità decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dalla consegna del verbale di constatazione. È solo infatti con tale atto che il fisco fa valere la propria pretesa e quindi il contribuente subisce un pregiudizio concreto. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 8872/2021 di ieri.

Nel Pvc della GdF a seguito di una verifica fiscale a una Snc emergeva che le irregolarità fiscali contestate fossero attribuibili al commercialista dell’azienda. La società agiva nei confronti del professionista per il risarcimento del danno derivatole dalla non corretta tenuta della contabilità. Sia il tribunale sia la Corte d’appello dichiaravano però prescritto il diritto per il decorso del termine decennale. In particolare, secondo i giudici, il termine prescrizionale decorreva dal giorno in cui il danno si fosse manifestato al danneggiato da individuarsi nella notifica del Pvc.

La società ricorreva in Cassazione. A suo avviso, il danno non poteva consistere nella notifica del verbale di constatazione che costituisce un atto interno, ma nella notifica dell’avviso di accertamento con cui il fisco manifesta la propria pretesa.

La Suprema corte ha accolto il ricorso, condividendo in buona sostanza la tesi della società. Secondo la Cassazione, innanzitutto, il Pvc è atto interno non impugnabile che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente. Non necessariamente conduce a un avviso di accertamento. Pertanto il danno al momento del verbale non si è verificato perché non rappresenta un pregiudizio per il contribuente in quanto non manifesta la volontà del Fisco di procedere a recupero fiscale che si concretizza invece con la notifica dell’avviso di accertamento.

Pertanto il termine prescrizionale deve decorrere dalla notifica di tale atto a nulla rilevando che nel precedente Pvc fossero già evidenziate le responsabilità del commercialista.