Civile

Prescrizione riscossione sempre quinquennale

A prescindere dal fatto che la sanzione tributaria è irrogata con il tributo o meno

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La prescrizione della riscossione delle sanzioni tributarie è sempre quinquennale, a prescindere dal fatto che la sanzione sia irrogata autonomamente o unitamente al tributo. Ugualmente, la prescrizione degli interessi afferenti al tributo è quinquennale, senza che rilevi la tipologia o la fonte degli stessi. Da ultimo, la Corte conferma che, ai fini dei termini processuali, il periodo di sospensione da Covid di 63 giorni, di cui all’articolo 83 del Dl 18/2020, si cumula con il periodo feriale. È quanto emerge dalla sentenza 2095/2023 della Cassazione.

Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni tributarie, di cui all’articolo 20 del Dlgs 472/1997, fosse applicabile solo agli atti di contestazione e di irrogazione sanzioni. Diversamente, qualora la sanzione fosse irrogata insieme al tributo, la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decennale. La Corte ha rigettato la tesi erariale, osservando come la disciplina di legge non consenta distinzioni del genere. Fanno eccezione solo le sanzioni riscosse in base a sentenza passata in giudicato, per le quali invece opera sempre l’ordinario termine decennale.

Dal lato degli interessi, la Corte ha osservato come il regime prescrizionale sia retto dalla disciplina codicistica, difettando specifiche disposizioni tributarie. Alla luce di tale disciplina, l’obbligazione da interessi è autonoma rispetto a quella della sorte capitale. La difesa erariale aveva provato a sostenere come in materia tributaria siano ravvisabili diverse tipologie di interessi, che a loro volta variano a seconda della fonte dell’obbligazione principale. Tale specialità dovrebbe condurre alla conclusione di escludere l’analogia con il diritto civile, preferendo l’applicazione del medesimo regime prescrizionale (decennale) dei tributi erariali. La Cassazione non ha aderito a tale interpretazione, in ragione del fatto che la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.

Da ultimo, la Corte ha rilevato che, ai fini del computo dei termini processuali, il periodo di sospensione da Covid si cumula con quello feriale, poiché matura al di fuori di questo.

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