Penale

Prescrizione sospesa durante il rinvio dibattimentale solo se alla richiesta della parte civile aderisce la difesa

Lo stop dei termini è connesso solo all'istanza espressa della difesa e solo per il legittimo impedimento dell'imputato o del difensore

di Paola Rossi

Il rinvio che accorda il giudice alla parte civile non sospende il decorso della prescrizione perché la difesa dell'imputato non vi ha aderito. Assenso necessario non solo quando il giudice accorda un rinvio cosiddetto "di cortesia", ma anche quando la richiesta della parte civile è motivata per legittimo impedimento.

L'orientamento
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 45126/2021 - ha espressamente ribadito che non sospende il corso della prescrizione il rinvio dibattimentale chiesto dalla parte civile (anche se per legittimo impedimento) e accordato dal giudice in assenza di espressa adesione della difesa dell'imputato in vista della sospensione dei termini. Affermazione con la quale la sentenza espressamente si allinea a uno degli orientamenti espressi in materia che avevano determinato un conflitto di giurisprudenza.

Legittimo impedimento
Quindi il legittimo impedimento che sospende il decorso del termine di prescrizione del reato è solo quello relativo all'imputato o al suo difensore e per cui è richiesto il rinvio del dibattimento. Per cui sia che si tratti di rinvio di cortesia o per legittimo impedimento concesso su richiesta della parte civile questo non è causa di sospensione dei termini di prescrizione anche se la difesa non si oppone al differimento. L'assenso deve essere espresso e non può, infatti, desumersi per facta concludentia.

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