Civile

Prestazioni socio assistenziali: legittima la retta alberghiera a carico del paziente autonomo

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di Mario Finocchiaro

Non sussiste alcun contrasto con i principi costituzionali e comunitari e, in particolare, con il diritto alla salute e il diritto di uguaglianza nella circostanza che sia posto a carico del paziente il contributo della retta alberghiera in situazioni nelle quali sia stato accertato che le prestazioni di natura socio assistenziale sono prevalenti rispetto a quelle di natura sanitaria e a quest'ultime sono inscindibilmente legate. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 29334 del 2019.

Il diritto costituzionalmente garantito alla salute - Il diritto costituzionalmente garantito alla salute, infatti, va sempre - e maggiormente in queste situazione - tutelato nei limiti dei relativi stanziamenti, dovendosi comunque effettuare un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti.

Nella specie l'attore aveva chiesto fosse accertato che la retta alberghiera relativa al suo ricovero presso una residenza sanitaria aziendale era interamente coperta dal Servizio sanitario nazionale. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, avendo accertato che l'attore era autonomo nell'alimentazione e nella deambulazione, si lavava da solo con un minimo di aiuto da parte degli operatori, non era incontinente e non era sottoposto ad alcuna forma di contenzione notturna; l'assistenza e l'accudimento di cui necessitava quale interdetto non rappresentavano prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, ma erano condizioni comuni a ogni ospite di una casa di riposo.

In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha quandi confermato tale statuizione.

I precedenti giurisprudenziali - Sostanzialmente nella stessa ottica, si è precisato, in giurisprudenza:

- qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 Cc non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Pa, in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie pure o inscindibili con quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal Servizio sanitario nazionale, in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, Cassazione, ordinanza, 28 novembre 2017 n. 28321;

- il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata (nella specie, per il pagamento della retta per la degenza di un'anziana non autosufficiente) non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all'erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica, Cassazione, sentenza 13 luglio 2017 n. 17234.

Per utili riferimenti, nel senso che in tema di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 30 della legge n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della legge n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del Servizio sanitario nazionale, Cassazione, sentenza, 9 novembre 2016 n. 22776, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, ritenuti unicamente di carattere assistenziale, i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a un soggetto con grave psicopatologia cronica ospitato in struttura idonea all'effettuazione di terapie riabilitative, aveva accolto l'azione di rivalsa esperita dall'Asl per le spese relative alla quota alberghiera del ricovero.

In termini generali, per l'affermazione che in tema di assistenza sanitaria pubblica, l'obbligo di erogare le relative prestazioni grava sul Servizio sanitario nazionale, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, ed è governato dal principio dell'universalità, in forza del quale ogni assistito ha diritto di scegliere il luogo di cura ritenuto preferibile, ove sussistano motivate ragioni (che possono consistere semplicemente nella maggiore o minore fiducia riposta in una struttura piuttosto che in un'altra, ovvero nella più adeguata specializzazione ed esperienza della struttura prescelta o nella sua ubicazione geografia), sicché ogni struttura sanitaria accreditata o convenzionata ha il correlato dovere di accettare qualunque persona chieda il ricovero e il diritto di ottenere il rimborso dei costi conseguenti, dovendo escludersi che l'accesso alle cure sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Asl, Cassazione, ordinanza, 3 agosto 2017, n. 19353.

Nel senso, infine, che la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha introdotto la regola della gratuità delle prestazioni sanitarie da esso erogate a tutti i cittadini, senza tuttavia cancellare del tutto l'istituto della rivalsa, previsto dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, che trova ancora residuale applicazione negli interventi socio-assistenziali non immediatamente e prevalentemente diretti alla tutela della salute del cittadino, tra cui rientrano le spese per l'attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria resa in favore di un anziano ultrasessantacinquenne, Cassazione, sentenza, 18 settembre 2014 n. 19642 .

Cassazione –Sezione III civile – Sentenza 13 novembre 2019 n. 29334

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