Civile

Prestito azioni, stop alla deduzione

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di Luca Miele

È indeducibile la commissione pagata dal mutuatario al mutuante in caso di prestito di azioni in quanto il fenomeno economico è analogo a quello dell’usufrutto su azioni disciplinato dall’articolo 109, comma 8, del Tuir.

La sentenza 11872/2017 della Cassazione afferma che, ai fini delle imposte sui redditi, il prestito di azioni ( stock lending ) che preveda a favore del mutuatario il diritto al l’incasso del dividendo dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente o meno al l’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell’un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché operano i limiti previsti dall’articolo 109, comma 8, del Tuir, restando indeducibile il versamento della commissione .

La Cassazione fa discendere tale sentenza dal l’affermazione secondo cui l’indeducibilità della commissione in caso di acquisto di usufrutto di azioni deriva dal fatto che gli utili relativi alla partecipazione sono esclusi da tassazione; la sentenza, quindi, individua la ratio dell’articolo 109 , comma 8, del Tuir in un parallelismo tra la deducibilità del costo dell’usufrutto su azioni e l’imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. In altre parole, l’indeducibilità della commissione dipende dalla non imponibilità (parziale)del dividendo. Nel prestito titoli il fenomeno economico è lo stesso in quanto vi è il trasferimento temporaneo della titolarità del diritto ai dividendi ed è previsto un costo per ottenerne la riscossione.

Il ragionamento della Cassazione è opinabile in quanto la ratio sottostante la previsione del comma 8 non dovrebbe essere quella affermata che attribuisce rilievo preminente alla esclusione da tassazione dei dividendi. Al riguardo, va in primo luogo ricordato che la cessione del diritto di usufrutto, in quanto cessione di diritto reale di godimento, è assimilata alla cessione a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Tuir. Pertanto, alla plusvalenza eventualmente derivante dalla cessione del diritto può trovare applicazione l’esenzione della participation exemption. Ciò stante, il comma 8 dell’articolo 109 intende evitare che a fronte di una plusvalenza esente in capo al cedente nudo proprietario , l’usufruttuario possa dedurre il costo. Il focus dovrebbe, quindi, essere posto sulla tassazione della plusvalenza da cessione e non sull’esclusione da imposizione sul dividendo.

Questa ricostruzione è ben rappresentata nella circolare Assonime 13/ 2006 in cui si legge che «il comma 8 dell’articolo 109 si coordina, sul piano sistematico, con il realizzo da parte del socio trasferente (del soggetto, cioè, che mantiene la nuda proprietà) di una plusvalenza esente....in tale ottica, il solo requisito applicativo della disposizione in parola dovrebbe essere costituito dal realizzo da parte del dante causa di un componente positivo di reddito detassato e non già dal parziale non assoggettamento a imposizione dell’utile distribuito». Traslando tale ragionamento al prestito titoli, si sarebbe dovuto accertare il trattamento della commissione in capo al prestatore dei titoli: andava verificato se la commissione fosse o meno tassata sul prestatore per stabilire una simmetria fra tassazione e deducibilità in capo ai due soggetti.

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