Penale

Presupposti applicativi dell'istituto dell'affidamento in prova per fini terapeutici

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza - Valutazione - Soggetto pericoloso - Esclusione.
La concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per scopi terapeutici non è compatibile con l'accertata pericolosità sociale del richiedente. Nel caso in esame il giudizio negativo di inidoneità della misura richiesta si è fondato sull'accertamento di una radicata dedizione al crimine del soggetto condannato, aggravata dallo stato di tossicodipendenza, dall'insuccesso delle misure alternative cui aveva avuto accesso in precedenza e dalla natura delle frequentazioni personali.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 24 maggio 2019 n. 23120

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendente - Persistenza della pericolosità sociale - Rigetto dell'istanza - Legittimità - Fattispecie.
L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. (Fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali per il reato di associazione di tipo mafioso ed altri gravi reati, nonché dalle informative negative della polizia giudiziaria in merito ai persistenti legami con un sodalizio criminale).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 ottobre 2018 n. 48041

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova per ragioni terapeutiche - Condizioni - Probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico - Valutazione rimessa all'autorità giudiziaria - Criteri.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'articolo 94 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 aprile 2018 n. 16905

Istituti di prevenzione e di pena - Affidamento in prova per ragioni terapeutiche - Programma terapeutico proveniente da struttura sanitaria pubblica - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Ragioni - Valutazione - Criteri.
In tema di affidamento in prova per ragioni terapeutiche, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice, posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della Pa, ed essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 30 dicembre 2014 n. 53761

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendente - Programma di recupero - Valutazione - Parametri.
In tema di affidamento in prova terapeutico, il Tribunale di Sorveglianza può accogliere l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 quarto comma del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 309 a condizione che il programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 aprile 2013 n. 15963

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©