Civile

Prima del 2015 impugnabile interpello disapplicativo ma non il rigetto dell'istanza di revisione

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di Paola Rossi

La Fga Spa con due sentenze della Corte di cassazione - entrambe sul regime dell'interpello ante 2015 - ottiene da un lato la conferma dell'autonoma impugnabilità dell'interpello disapplicativo (n. 18605), ma dall'altro (n. 18604) gli è stata negata l'impugnabilità del rigetto dell'istanza di revisione del provvedimento di diniego disapplicativo.

Diniego di interpello disapplicativo - Nella decisione 18605, la Cassazione spiega che il diniego di interpello è impugnabile quando si tratta di quello disapplicativo. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Cassazione che ha già affermato l'impugnabilità dell'interpello disapplicativo prima del 2015 sconfessando la tesi di quei giudici che negavano alle risposte del Fisco la capacità di incidere sulla sfera dei diritti del contribuente senza distinguere tra i diversi tipi di interpelli. L'interpello di Fga Spa mirava alla disapplicazione delle norme antielusive sul riporto delle perdite in occasione della grande operazione di fusione per incorporazione del gruppo Fiat Auto Spa.

Rigetto istanza di revisione - Con la pronuncia n. 18604, invece, i giudici di Piazza Cavour escludono in radice (cioè ante e post riforma) l'impugnabilità del rigetto dell'istanza di revisione in quanto essa è atto atipico e non rappresenta l'unico rimedio contro il diniego o l'inammissibilità dell'interpello.
La Cassazione la definisce "iniziativa del contribuente" non specificamente regolata e che - tenuto conto della possibilità da parte del contribuente di far valere comunque in giudizio le proprie ragioni sostanziali - dare ingresso all'impugnabilità del no del Fisco alla revisione del diniego di interpello porterebbe a moltiplicare senza limiti le sedi in cui il merito della vicenda tributaria può essere discusso. In realtà è come se il contribuente con tale atto atipico sollecitasse l'azione in autotutela del Fisco che invece è prevista solo per revisione di orientamenti in un'ottica di interessi generali e non del singolo contribuente.

Corte di cassazione – Sezione tributaria civile – Sentenza 11 luglio 2019 n. 18604

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