Civile

Prima casa, la servitù detta il trasferimento

di Sara Mecca

Spettano i benefici prima casa anche se l’acquirente ha trasferito tardivamente la residenza nel Comune dove si trova l’immobile, quando il rilascio del certificato di conformità e agibilità è subordinato alla costituzione di una servitù. Il termine, in questo caso, decorre dall’avverarsi della condizione, cioè la costituzione del diritto reale e il relativo rilascio del certificato amministrativo. A fornire questa precisazione è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 136/2/2017 del 16 maggio scorso (presidente Montanari, relatore Manfredini).

La controversia - L’agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di liquidazione Iva relativo a un atto di compravendita immobiliare. In particolare, l’ufficio riteneva che dovesse essere revocata l’agevolazione “prima casa” dell’Iva al 4%, dal momento che la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Infatti, per poter godere dei benefici fiscali prima casa (applicazione ridotta dell’imposta di registro, dell’Iva e delle imposte ipotecaria e catastale) la legge detta le seguenti condizioni:
• l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso;
• l’agevolazione è limitata a una sola abitazione e può goderne anche chi sia già in possesso di altra abitazione, purché precedentemente non acquistata con i benefici prima casa;
• l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile o, in alternativa, la legge 549/95 permette che l’acquirente si impegni e dichiari, al momento della stipula dell’atto, di voler trasferire tale residenza entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio.

La contribuente proponeva ricorso in Ctp, lamentando che il permesso di costruire rilasciato dal Comune conteneva una precisazione: prima della richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, sull’area avrebbe dovuto essere costituita una servitù di uso pubblico. La richiesta di servitù era stata costituita a marzo del 2015 e, pertanto, solo a partire da quella data si sarebbe potuto richiedere il trasferimento di residenza.

L’Agenzia si costituiva in giudizio, sostenendo che il ritardo del trasferimento di residenza determinato da abilitazioni amministrative non è da imputare a causa di forza maggiore, poiché nelle convenzioni edilizie per la realizzazione del fabbricato erano già state indicate le modalità per ottenere il certificato amministrativo.

La sentenza - I giudici di Reggio Emilia hanno accolto il ricorso della contribuente. Infatti, fino all’intervenuta costituzione della servitù, l’abitazione, anche se già acquistata, non era agibile, poiché mancante del relativo certificato. La contribuente non poteva quindi trasferirvi la residenza, adempimento peraltro posto in essere nel termine di 18 mesi dall’avverarsi della condizione. L’atto impositivo dell’ufficio è stato pertanto annullato.

Ctp Reggio Emilia 136/2/2017

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