Professione e Mercato

Prima chiamata per le richieste di esonero contributivo

Entro il 30 settembre le domande di artigiani,commercianti, agricoltori e professionisti della gestione separata Inps

ADOBESTOCK

di Cristina Odorizzi

Ultimi giorni per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps per richiedere l’esonero contributivo parziale introdotto dall’ articolo 1, commi 20-22 bis della legge 178/2020. Scade infatti giovedì 30 settembre il termine indicato dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021 per “candidarsi” a ottenere lo sconto parziale sui versamenti previdenziali per commercianti, artigiani e professionisti non ordinistici.

Mentre questi ultimi beneficiano di un mese in più fino al 31 ottobre per richiedere alle Casse di appartenenza l’esonero.

I beneficiari

Oltre a coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti, ci sono i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps con redditi di lavoro autonomo. Ovvero i professionisti tenuti a compilare il quadro RR e a versare il contributo previdenziale in dichiarazione dei redditi, con esclusione dei collaboratori fiscalmente classificati come parasubordinati (articolo 49 del Dpr 917/1986).

I requisiti generali

La circolare Inps 124 del 6 agosto 2021 ricorda che prerequisito per accedere all’esonero è quello di avere una posizione previdenziale già attiva al 31 dicembre 2020 e perdurante al primo gennaio 2021. Sono quindi esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal primo gennaio di quest’anno. Vi sono poi anche condizioni reddituali e di volume d’ affari:

- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019 (requisito non richiesto per chi ha avviato la professione nel 2020);

- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro.

L’Inps ha chiarito che per il calo di fatturato, i soggetti che operano presso più studi o società devono considerare solo l’attività prevalente; mentre in caso di attività individuale affiancata da partecipazione in società o in studi associati, si ha riguardo alla sola attività individuale.

Per il test relativo al reddito 2019, si assume il dato del reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I (per artigiani o commercianti) e II (professionisti). La circolare Inps chiarisce che si tiene in considerazione la dichiarazione dei redditi trasmessa anche oltre la scadenza purché entro la presentazione dell’istanza di esonero: con la conseguenza che possono essere assunti i dati di eventuali dichiarazioni integrative anche a favore.

Per ottenere l’ esonero sono poi richiesti ulteriori requisiti di tipo qualitativo e in particolare:

- possesso della regolarità contributiva, assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021;

- non essere titolare di contratti di lavoro subordinato, salvo il lavoro a chiamata, nè di pensione diretta, salvo le pensioni di invalidità. Queste condizioni riguardano solo il titolare e non collaboratori o soci.

Per i professionisti in cassa separata, l’esonero riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per l’ anno 2021 e in scadenza nello stesso anno entro il limite massimo di 3mila euro.

Le domande

La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021 secondo lo schema predisposto dall’Inps con una autodichiarazione ex Dpr 445/2000 attestante i requisiti di accesso, il non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria e il non aver superato l’ importo di aiuti concedibili come previsti per le misure temporanee Covid. La domanda si presenta attraverso i consueti canali telematici del sito Inps.

L’ente comunicherà gli esiti delle richieste agli interessati tramite i propri sistemi istituzionali di cassetti bidirezionali.

In caso di superamento del limite di spesa massimo di 1,5 miliardi di euro totali stanziati dalla legge 178 per questa finalità, l’Inps provvede a ridurre l’ agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.

Le criticità

Solo coloro che si ritengono in possesso dei requisiti per l’esonero avevano la possibilità di non effettuare il versamento della contribuzione a partire dal 6 agosto 2021 (prima scadenza utile del 20 agosto 2021), con il rischio di dover versare, in ipotesi di esito negativo della domanda, una sanzione pari al 30%, annuo dei contributi versati con tetto massimo del 60%, ridotta poi al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5% in caso di denunzia spontanea (articolo 116, comma 8, lettera a, della legge 388/2000).

Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi dal 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a questa data, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni civili e interessi.

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