Comunitario e Internazionale

Primo via libera al disegno di legge di delegazione europea

Il testo contiene una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione


Con 134sì l'aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di delegazione europea. Il testo passa ora all'esame della camera. Il testo contiene una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A che prevede 33 direttive da recepire con decreto legislativo. . Diverse le novità introdotte durante l'esame a Palazzo Madama. Tra le materie trattate, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'energia elettrica, le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G, la tutela del diritto d'autore nel mercato digitale, l'agenzia per la cybersicurezza, le nuove misure sulle banche.

La delega sulle sanzioni - L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di regolamenti dell'Unione europea.
La finalità dell'articolo è uella di consentire al Governo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.
L'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 individua la delega stessa come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Il comma 2 dell'articolo 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988(12) , su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
In particolare, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell'imputato). È altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.
In particolare, il disegno di legge introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

Direttive:
(UE) n. 2018/1808 fornitura di servizi media audiovisivi (articolo 3)
(UE) n. 2018/1972 codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4)
(UE) n. 2018/2001 uso di energia da fonti rinnovabili (articolo 5)
(UE) n. 2019/1 poteri delle autorità garanti della concorrenza (articolo 6)
(UE) n. 2019/633 pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare (articolo 7)
(UE) n. 2019/789 diritto d'autore nelle trasmissioni on line (articolo 8)
(UE) n. 2019/790 diritto d'autore nel mercato unico digitale (articolo 9)
(UE) n. 2019/878 società di partecipazione finanziaria (articolo 10)
(UE) n. 2019/879 capacità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione degli enti creditizi (articolo 11)
(UE) n. 2019/944 mercato interno dell'energia elettrica (articolo 12)
(UE) n. 2019/1160 distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)

Regolamenti:
(UE) n. 2014/806 meccanismo di risoluzione unico (articolo 11)
(UE) n. 2016/429 malattie animali trasmissibili (articolo 14)
(UE) n. 2017/745 dispositivi medici (articolo 15)
(UE) n. 2017/746 dispositivi diagnostici in vitro (articolo 15)
(UE) n. 2017/1991 fondi europei per i venture capital (articolo 16)
(UE) n. 2019/518 commissioni sui pagamenti transfrontalieri (articolo 17)
(UE) n. 2019/876 di modifica del regolamento sui requisiti prudenziali degli enti creditizi (articolo 10)
(UE) n. 2019/881 Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (articolo 18)
(UE) n. 2019/1156 distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)
(UE) n. 2019/943 mercato interno dell'energia elettrica (articolo 19)
(UE) n. 2019/941 preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (articolo 19)
(UE) n. 2019/1238 prodotto pensionistico individuale europeo (articolo 20)

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