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Privacy, Cgue: le persone hanno il diritto di sapere a chi sono stati comunicati i loro dati

RGPD, il ricorso amministrativo e civile possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente

Ogni persona ha il diritto di sapere a chi sono stati comunicati i propri dati personali. Lo ha affermato la Corte Ue con la sentenza nella causa C-154/21 aggiungendo che il titolare del trattamento può tuttavia limitarsi a indicare le categorie di destinatari qualora sia impossibile identificare questi ultimi o qualora la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva. Con una secondo decisione, sempre di oggi, Causa C-132/21 , i giudici di Lussemburgo hanno inoltre affermato che il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Spetta, infatti, agli Stati membri garantire che l'esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente e omogenea di tale regolamento.

Nel primo caso, un cittadino austriaco aveva chiesto alla Österreichische Post di conoscere a chi avesse trasnessi i propri dati. L'ente si era limitato ad affermare che utilizzava i dati personali nei limiti consentiti dalla legge nell'ambito della sua attività di editore di elenchi telefonici e che fornisce tali dati ai partner commerciali a fini di marketing. A seguito di ricorsi vari, la Corte suprema ha chiesto alla Cgue di sapere se il RGPD lasci al titolare del trattamento dei dati la libera scelta di comunicare o l'identità concreta dei destinatari o unicamente le categorie dei destinatari, oppure se offra all'interessato il diritto di conoscere la loro identità concreta.

La Corte di giustizia ha affermato che qualora i dati personali siano stati o saranno comunicati a destinatari, il titolare del trattamento è obbligato a fornire all'interessato, su sua richiesta, l'identità stessa di tali destinatari. Solo qualora non sia (ancora) possibile identificare tali destinatari, il titolare del trattamento può limitarsi a indicare unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi. Ciò vale anche qualora il titolare dimostri che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.

La Corte sottolinea che tale diritto di accesso è necessario per esercitare gli altri diritti riconosciuti dal RGDP, vale a dire il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di opposizione al trattamento o, ancora, il diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un danno.

La seconda causa invece riguarda il diverso tema del rapporto tra il ricorso amministrativo e civile in tema di tutela dei dati personali e parte dalla richiesta di accedere alla registrazione del proprio intervento, da parte di un azionista, ed alle relative risposte (che invece sono state negate) nel corso di una assemblea societaria.

Adita sulla questione, la Corte di Budapest-Capitale ha chiesto alla Corte di giustizia se, nell'ambito dell'esame della legittimità della decisione dell'autorità nazionale di controllo, essa sia vincolata dalla sentenza passata in giudicato dei giudici civili relativa agli stessi fatti e alla stessa pretesa violazione del RGPD da parte della società interessata. Inoltre, poiché un esercizio parallelo di ricorsi amministrativi e civili può portare a decisioni contrastanti, il giudice ungherese vuole verificare se esista un'eventuale priorità di un ricorso rispetto all'altro.

La Corte ricorda che il RGPD non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva, né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata dall'autorità di controllo o da un tribunale relativa all'esistenza di una violazione dei diritti in questione. Di conseguenza, il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal RGPD possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente.

Per quanto riguarda il rischio di decisioni contrastanti, la Corte sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro assicurare, adottando le norme procedurali necessarie a tal fine e nell'esercizio della propria autonomia procedurale, che i ricorsi concorrenti e indipendenti previsti dal RGPD non pregiudichino né l'effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD né l'applicazione coerente e omogenea delle sue disposizioni né, infine, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

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