Comunitario e Internazionale

Privacy, Europol e Stato membro responsabili in solido per le violazioni

di Paola Rossi

Se si produce un danno per un trattamento illecito dei dati personali a causa di un’attività di collaborazione in ambito penale il risarcimento può essere domandato tanto a Europol che allo Stato membro coinvolto nell’indagine europea. La Corte Ue, con la sentenza sulla causa C-755/21 P, ha affermato la responsabilità solidale tra l’istituzione europea di polizia e il Paese dell’Unione europea coinvolto nell’attività di indagine transfrontaliera.

L’azione per danni
L’interessato che intenda ottenere il risarcimento integrale del danno da Europol o dallo Stato membro chiamato in causa deve soltanto dimostrare che, in occasione della cooperazione tra queste due entità, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha arrecato un pregiudizio. Non è necessario che egli dimostri altresì a quale di dette entità tale trattamento illecito vada imputato.

Il caso concreto
A seguito dell’assassinio in Slovacchia di un giornalista e della sua fidanzata le autorità nazionali hanno condotto un’indagine su vasta scala. Su richiesta di tali autorità, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) ha estratto i dati memorizzati su due telefoni cellulari che sarebbero appartenuti a un terzo. Europol trasmette poi allo Stato richiedente le proprie relazioni scientifiche e consegna un disco rigido contenente i dati criptati estratti. Alcune informazioni relative a tali dati vengono diffuse dalla stampa. Tra queste però emergono anche comunicazioni di natura intima: una chiara violazione della privacy del soggetto di cui era stato indagato il cellulare con l’estrazione dei dati personali. Inoltre, l’istituzione europea aveva indicato il soggetto come persona presente negli elenchi di sospettati di mafia.

La persona che lamentava il danno morale subito a causa dell’illecita diffusione aveva introdotto la propria domanda di risarcimento rivolgendola contro Europol davanti al Tribunale Ue. Il Tribunale ha però respinto il suo ricorso affermando, da un lato, che la persona non avesse fornito la prova di un nesso di causalità tra il danno e il comportamento di Europol e, dall’altro, che egli non avesse provato che gli «elenchi cosiddetti mafiosi» fossero stati elaborati e tenuti proprio da Europol. Da qui l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, ora decisa.

La decisione della Cgue
Nella sua sentenza, la Corte giudica che il diritto dell’Unione istituisce un regime di responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro nel quale si è prodotto il danno a seguito di un trattamento illecito di dati verificatosi nell’ambito di una cooperazione tra essi.
In una prima fase, la responsabilità in solido di Europol o dello Stato membro interessato può essere chiamata in causa, rispettivamente, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea o dinanzi al giudice nazionale competente.
Eventualmente, una seconda fase può svolgersi davanti al consiglio di amministrazione di Europol al fine di stabilire la «responsabilità finale» congiunta o disgiunta tra Europol e lo Stato membro interessato per il risarcimento da corrispondere alla persona fisica lesa.

Il profilo della domanda
Per far fondare inizialmente la responsabilità solidale tra le due entità coinvolte la persona fisica interessata deve “soltanto” dimostrare che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha causato un danno. Afferma quindi la Cgue che - contrariamente a quanto statuito dal Tribunale - non è necessario che la persona dimostri in tale prima fase anche a quale di queste due entità il trattamento asseritamente illecito sia imputabile. Da ciò l’annullamento della decisione del Tribunale Ue sul caso in esame.

La conclusione
La Corte Ue conclude statuendo che il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime del ricorrente con un’altra persona rendendole accessibili alla stampa. La Corte ritiene tale trattamento illecito abbia violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla riservatezza delle comunicazioni conconseguente danno all’onore e alla reputazione. La Corte ha perciò riconosciuto la sussistenza dei danni morali e il relativo risarcimento pari , ciò che gli ha causato un danno morale. La Corte - a fronte delel’iniziale richieesta di un risarcimento di 100mila euro - ha riconosciuto per il danno morale subito un ristoro di 2mila euro.

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