Procedimento cautelare in corso di causa, sulle spese decide il giudice del merito
Anche se siano state erroneamente liquidate in sede cautelare, il giudice della fase di merito deve nuovamente provvedere sulle stesse
Le spese relative ai procedimenti cautelari introdotti in corso di causa devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest'ultimo. Pertanto, anche laddove siano state erroneamente liquidate in sede cautelare, il giudice della fase di merito deve nuovamente provvedere sulle stesse, «così assorbendo e superando la precedente decisione». Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 12898/2021 accogliendo sul punto il ricorso presentato contro la decisione dei giudici di merito, per la quale non doveva «essere toccata» la decisione sulle spese effettuata dal giudice del reclamo.
Nella fattispecie - originata da una opposizione allo stato passivo del fallimento seguita da una doppia opposizione a precetto da parte del soggetto dichiarato fallito - il creditore ricorrente contestava per l'appunto l'illegittimità del provvedimento di liquidazione delle spese del procedimento cautelare endoprocessuale, in quanto effettuato dal giudice del reclamo, mentre avrebbero dovuto essere liquidate all'esito del giudizio di merito e non autonomamente.
La Suprema corte condivide l'assunto difensivo precisando che rientra nella competenza del giudice di merito modificare il provvedimento emesso su reclamo ex articolo 669-terdecies cod. proc. civ. nell'ambito del giudizio di primo grado nel quale si è provveduto alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare. Nella vicenda concreta, trattandosi di un procedimento cautelare in corso di causa, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata all'esito del giudizio a cognizione piena, ex articolo 669-septies comma 2 cod. proc. civ.
Di qui i giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: «nel regime successivo alla novella introdotta con la legge n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio».