Procedimento civile: scissione soggettiva degli effetti della notificazione telematica
La notificazione si perfeziona ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24
Procedimento civile - Notifica telematica - Perfezionamento per il notificante - Ricevuta di accettazione - Principio di scissione degli effetti - Applicazione.
La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l'applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell'art. 3 bis c. 3, della L. 53/1994, si perfeziona ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita.
•Corte di cassazione, sezione VI-2 civile, ordinanza 14 ottobre 2020 n. 22136
Procedimento civile - Notificazione - In genere notificazione con modalità telematiche - Perfezionamento per il notificante - Generazione della ricevuta di accettazione - Principio di scissione degli effetti - Applicabilità.
In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
•Corte di cassazione, sezione VI-1 civile, ordinanza 21 febbraio 2020 n. 4712
Procedimento civile - Notificazione - In genere notificazione con modalità telematiche - Termini - Fattispecie.
In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso notificato con modalità telematiche, in quanto la ricevuta di accettazione risultava generata alle ore 21.01 dell'ultimo giorno utile).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 9 gennaio 2019 n. 393
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