Procedimento civile, validità dell'atto notificato al collega di studio
Procedimento fallimentare - Notifica - Atto notificato al collega di studio - Validità - Comunanza di rapporti - Sufficienza ex articolo 139 c.p.c, 2 comma
Ai fini della validità della notifica eseguita, a norma dell'articolo 139 c.p.c., c.2, mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all'ufficio del destinatario, non è richiesta la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il consegnatario dell'atto notificando ed il destinatario della notifica, ma è necessaria e sufficiente una tale situazione di comunanza di rapporti tra destinatario e consegnatario da far presumere che l'atto ricevuto dal secondo venga portato a conoscenza del primo. Pertanto, è da considerare "addetto all'ufficio", ed incluso tra le persone cui la copia dell'atto può essere validamente consegnata ai sensi della disposizione citata, colui che si qualifichi "collega di studio" dell'avvocato destinatario dell'atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell'atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 10 ottobre 2019 n. 25477
Procedimento civile - Notificazione - Presso il domiciliatario notifica della decisione presso procuratore domiciliatario - Collaboratore presente nello studio del medesimo - Ricezione dell'atto senza riserve - Validità della notifica - Contestazione - Onere della prova.
La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna. Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 aprile 2018, n. 8537
Procedimento civile - Notificazione - Presso il domiciliatario - Avvocato presente nello studio del domiciliatario - Ricezione dell'atto senza riserve - Presunzione di autorizzazione a ricevere la notifica - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini della validità della notifica, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato presente nello studio del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di studio, collaboratore o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4580
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Consegna di copia dell'atto al collega di studio - Validità - Fondamento.
La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto al collega di studio, considerato che l'articolo 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell'atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2005, n. 14792