Amministrativo

Procedimento di emersione dal lavoro irregolare, l'amministrazione deve rispondere entro trenta giorni

Il Tar di Milano si dissocia dall'orientamento giurisprudenziale che nega l'esistenza di un termine per questo procedimento

«In materia di domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, sussiste un termine entro il quale l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento». Questo il principio espresso dalla sezione III del Tar Lombardia con la sentenza 6 ottobre 2021 n. 2145.
Sulle procedura di emersione dal lavoro nero il Tar di Milano non condivide l'orientamento che nega la sussistenza di un termine entro il quale l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento. Un orientamento motivato sia dalla non applicabilità della disciplina dei termini di cui all'articolo 2, della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, sia dalla eccezionalità in tale contesto delle procedure di emersione e dall'assenza di pregiudizio concreto arrecata all'interessato dai tempi "dilatati" di conclusione di tali procedimenti amministrativi.
Un tesi respinta dal Tar milanese. «Se specifiche disposizioni normative – sottolineano i magistrati amministrative - prevedono che l'interessato possa conseguire un bene della vita soltanto tramite l'intermediazione dell'autorità pubblica e l'interessato in questione si attiva per conseguire concretamente tale bene, sarebbe contrario al principio costituzionale del "buon andamento" lasciare all'amministrazione la scelta di rispondere o meno. In linea di principio, dunque – e in ossequio ai dettami della Costituzione di uno Stato democratico quale è il nostro –, ogni procedimento amministrativo "necessario" (che consegua cioè obbligatoriamente ad una istanza) deve concludersi entro un determinato termine e con l'adozione di un provvedimento, esplicito o implicito che sia».
E i magistrati amministrativi individuano un termine di 30 giorni. «Il termine generale – specificano - entro il quale il procedimento deve essere concluso, qualora non siano previsti dall'ordinamento giuridico specifici e diversi termini, è quello indicato dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241 del 1990, ovvero trenta giorni».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©